Avendo erroneamente citato la compagnia di assicurazione avversaria, in una causa di rca, il procuratore di parte ricorrente, alla prima udienza, ammetteva l’errata individuazione della titolarità della posizione soggettiva passiva e dichiarava pertanto la rinuncia agli atti. La causa veniva trattenuta in decisione in ordine alla richiesta di parte convenuta di liquidazione delle spese di lite, non avendo accettato la proposta alla compensazione delle spese invocata dalla parte ricorrente.
Il Giudice di Pace di Padova (dott. Valeria Raudino) con la sentenza dd. 27 febbraio 2025 n. 322 ha deciso per l’integrale compensazione delle spese tra le parti, rilevando come: “in un’ottica di leale collaborazione tra le parti, (la compagnia di assicurazione) avrebbe potuto rilevare la propria estraneità ai fatti già in sede stragiudiziale, quando invitata alla stipula della negoziazione assistita, non riscontrava la mail del ricorrente, anche solo per rilevarne l’errata evocazione quale soggetto passivo, comportamento che avrebbe senz’altro disincentivato il ricorrente dall’incardinare l’odierno giudizio“.
Viene così affermata la reale funzione deflattiva dell’istituto della negoziazione assistita, deputata ad un preliminare e franco confronto tra le parti prima dell’inizio delle ostilità processuale. E soprattutto viene tratto l’istituto da quella dimensione di mero orpello burocratico cui è oggi purtroppo relegato. Importante poi l’affermazione che il mancato riscontro all’invito alla negoziazione assistita costituisce condotta sleale e non corretta, sanzionabile poi in sede giudiziale.