La liquidazione del c.d. danno differenziale

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La Corte di Cassazione (con la sentenza del 22 febbraio 2025 n. 4680) ribadisce che: “la liquidazione del danno biologico cd. differenziale – rilevante qualora l’evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando vi sia un’eziologia tale che i postumi della causa iatrogena siano aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incida negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso – va effettuata, quanto al pregiudizio risarcibile, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all’agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all’errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d’invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale (Cass., 19/09/2023, n. 26851, specie par. 6.1.1., in coerenza: con Cass., 11/11/2019, n. 28986, quanto al criterio di liquidazione del danno c.d. differenziale, e con Cass., 21/07/2011, n. 15991, seguita tra le altre da Cass., 23/02/2023, n. 5632, e Cass., 12/05/2023, n. 13037, quanto al rapporto tra causa umana e causa naturale; cfr. infine, di recente, Cass., 30/07/2024, n. 21261);

La Corte precisa però correttamente che: ” qualora, dunque, la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l’autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell’evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l’eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece importare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all’autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all’autonoma ovvero pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario; la conclusione non muta quando la patologia pregressa si manifesta progressivamente, poiché l’invalidità complessiva che ne deriva non sarebbe mai stata tale se non con la concorrenza di quella riferibile alla condotta colposamente causale, questa essendo la conseguenza, coerente con le premesse sistematiche sopra richiamate, della distinzione tra evento di danno e conclusivo danno-conseguenza, al quale ultimo rapportare il quantum risarcitorio“.

Nello specifico caso posto all’attenzione della Corte l’invalidità da considerare, per come accertata in fatto dal Collegio di merito in base alle risultanze peritali, era del 42%, ma quella imputabile alla condotta dei medici era dell’8%; il danno avrebbe quindi dovuto ritenersi, in sede di liquidazione, della misura dell’8% ma nel range compreso tra il 36% (42-8), riferibile, per esclusione, a cause diverse dalla condotta medica, e il 42% stesso: ciò che, come spiegato, non corrisponde al danno da liquidarsi nella misura dell’8% quale compreso nel range da 0 a 8.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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