La differenza tra la lesione della capacità lavorativa specifica e quella alla cenestesi lavorativa

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La Corte di Cassazione (con la sentenza del 4 marzo 2025 n. 5703) rimarca nuovamente la differenza, in ordine alla natura patrimoniale e non patrimoniale, delle differenti voci di perdita della capacità lavorativa specifica e della lesione della cenestesi lavorativa. Ed invero, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20312/2015, n. 12572/2018; nonché nn. 17411 n. 17931/2029) afferma che: “il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto“.

Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva ritenuto accertato, sulla base della espletata c.t.u., la presenza di postumi sulla capacità lavorativa specifica del danneggiato pari al 60%. E la corte territoriale ha ritenuto “congrua e fondata, sia pure in via presuntiva, su dati di fatto documentati” la liquidazione del danno patrimoniale, sotto forma di lucro cessante, operata dal giudice di primo grado. Ciò in quanto ha ritenuto provato che: a) il danneggiato aveva costituito una impresa di ristorazione nel corso del 2007 ed aveva continuato a svolgere l’attività di ristorazione in L’Aquila nel marzo 2008; b) detta attività era cessata a causa del sisma (occorso, come noto, nell’aprile 2009, cioè circa tre mesi prima del sinistro). In altri termini ha corte ha implicitamente ritenuto provato che, al momento del sinistro (occorso, si ribadisce, il 17 luglio 2009) la condizione di disoccupato del danneggiato fosse soltanto temporanea e dipendente da causa esterna; e che il medesimo, una volta ripristinata l’agibilità dell’immobile, avrebbe ripreso la sua attività di ristorazione, se non fossero intervenute le riscontrate lesioni.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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