La Corte di Cassazione (sentenza del 16 febbraio 2025 n. 3940), riprendendo la propria precedente e consolidata giurisprudenza (si veda S.U. 18 dicembre 2014 n. 26659), rammenta che: “L’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di una azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l’autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni” (conforme Cass. sez. 3, ord. 23 agosto 2018 n. 21021) -, S.U. ord. 19 febbraio 2019 n. 4883 – “L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensative, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice; ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel guai caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la “potestas iudicandi” del giudice contabile …” – e S.U. ord. 7 maggio 2020 n. 8634 – “L’azione di responsabilità civile promossa dalle pubbliche amministrazioni per il ristoro dei danni cagionati dall’illecito commesso dai propri dipendenti può essere esercitata in maniera indipendente dall’azione di responsabilità per danno erariale, anche qualora il fatto materiale, costituente reato, sia stato accertato in un giudizio penale nel quale la P.A. danneggiata non si sia costituita parte civile“

Il percorso logico per affermare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Il ricorrente censurava la decisione del giudice di merito che aveva accertato l’esistenza del concorso