Il conducente di un’autovettura conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, un’azienda agricola per essere risarcito dei danni personali subiti a causa di un sinistro verificatosi mentre alla guida della propria autovettura percorreva la S.S. Domiziana con direzione di marcia da Napoli a Roma. A sostegno della domanda esponeva che era stato violentemente colpito da una pietra scagliata dal lato opposto della carreggiata e proveniente dalla roto-falciatrice annessa al trattore di proprietà dell’Azienda. A seguito del lancio della pietra, che era entrata nell’abitacolo della vettura, egli aveva riportato la frattura del complesso orbito-malare-zigomatico di sinistra e ferita lacero-contusa in regione sotto-palpebrale sinistra, con conseguenti danni biologico e patrimoniale.
La Corte di Appello di Napoli, dopo aver confermato la statuizione del Tribunale in ordine alla ricostruzione dei fatti e all’attribuzione della responsabilità del conducente del trattore, escludeva però l’applicazione dell’art. 2054 cod. civ.. Affermava infatti che il fatto dannoso non poteva in alcun modo essere considerato collegato con la circolazione, posto che il lancio delle pietre che aveva generato il danno era dipeso non dalla circolazione del trattore, ma dalla manovra della motofalciatrice per il taglio dell’erba. Dopo aver richiamato la complessa problematica relativa alla definizione del concetto di circolazione ai fini dell’operatività della relativa assicurazione obbligatoria, la Corte napoletana aveva osservato che nel caso di specie i sassi scagliati sulla strada “non erano sull’asse viario ma su un terreno agricolo” e il loro movimento non era dipeso “dalla condotta di guida, ma dalla manovra delle frese”, per cui l’art. 2054 cit. non poteva trovare applicazione nella fattispecie. Non poteva pervenirsi a diversa soluzione, secondo la Corte di merito, neppure attraverso il richiamo alla sentenza 30 luglio 2021, n. 21983, delle Sezioni Unite di questa Corte; pur avendo quella pronuncia certamente ampliato il concetto di circolazione, il principio ivi enunciato non era applicabile, perché il trattore non era stato utilizzato in modo conforme alla sua funzione. Nel caso specifico, infatti, non soltanto mancava la funzione abituale del mezzo assicurato, ma difettava “totalmente la sua destinazione (funzionalità) alla circolazione e dunque l’imprescindibile “interazione” tra veicolo e circolazione”; il trattore era stato usato per lavorare un campo, e non quale mezzo di trasporto.
La Corte di Cassazione (sentenza del 10 marzo 2025 n.6373) ritiene che la sentenza impugnata, pur avendo motivato la propria decisione con una pluralità di argomentazioni serie, coerenti e meditate, non possa tuttavia essere condivisa. ED invero afferma che: “Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, già con la sentenza 29 aprile 2015, n. 8620, affermarono che il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 cod. civ. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l’operatività della garanzia per responsabilità civile autoveicoli è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. Permanendo, tuttavia, alcune discordanze nella definizione del concetto di circolazione, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull’argomento, in epoca più recente, ed hanno stabilito che ai fini dell’operatività della garanzia per la responsabilità civile autoveicoli, l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato, conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018), nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale (sentenza n. 21983 del 2021). Come si evince dalla lettura di queste decisioni, è irrilevante la natura, pubblica o privata, dell’area dove la circolazione si svolge, mentre ciò che assume rilievo decisivo è che l’utilizzazione del veicolo avvenga “in modo conforme alla sua destinazione abituale”; di modo che rimane non coperta dall’assicurazione “solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all’art. 2054 cod. civ.”. Ipotesi, quest’ultima, ristretta ai casi di “utilizzazione anomala del veicolo, non conforme alle sue caratteristiche e alla sua funzione abituale, come allorquando venga ad esempio utilizzato come arma per investire e uccidere persone” (così le Sezioni Unite nella sentenza n. 21983 del 2021).
La Corte ricorda che: “senza necessità di esaminare l’ampia casistica in materia, si deve comunque ricordare che la giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Corte è andata via via ampliando il concetto di circolazione, includendovi la sosta del veicolo, le operazioni di carico o scarico del medesimo avvenute sulla pubblica via, l’apertura e chiusura degli sportelli etc. (v., tra le altre, le ordinanze 22 novembre 2017, n. 27759, 28 maggio 2020, n. 10024, 28 marzo 2022, n. 9948, e la sentenza 19 ottobre 2022, n. 30723). Rispetto a tale evoluzione giurisprudenziale, il caso odierno non fa eccezione. Pur nell’assoluta particolarità della fattispecie, infatti, è fuor di dubbio che la macchina agricola che materialmente scagliò il sasso dal quale è derivato il sinistro – macchina che la sentenza impugnata definisce come roto-falciatrice annessa ad un trattore – stava svolgendo la funzione per la quale era strutturata, cioè un lavoro agricolo. Nel corso di tale attività la macchina, mettendo in moto le proprie frese nell’atto di tagliare l’erba, determinò appunto il lancio del sasso. Non può quindi sostenersi, come afferma la Corte territoriale, che simile attività vada esclusa dal concetto di circolazione. La stessa sentenza impugnata, del resto, pur mettendo in evidenza la violazione dell’obbligo di custodia e di attenzione in capo al conducente, ha affermato che la manovra avvenne in prossimità del margine della strada e che il Pe.Cl. avrebbe dovuto provvedere al taglio dell’erba manualmente o con l’ausilio di attrezzi “piccoli e dotati di moderata forza”. Né assume importanza l’ulteriore affermazione secondo cui la fresatrice è un attrezzo agricolo “per nulla deputato a circolare”, perché comunque l’evento si determinò a causa del movimento di quel mezzo che stava svolgendo la funzione sua tipica e, quindi, nell’ambito del concetto allargato di circolazione fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità“.(https://studiolegalepalisi.com/2024/09/27/la-corte-di-cassazione-conferma-linterpretazione-europea-dellart-122-c-d-a-in-tema-di-circolazione/)