La Corte di Cassazione (sentenza del 10 marzo 2025 n. 6343) osserva come: “secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire, non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul ‘sistema a punti’, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l‘età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Sez. 3, sentenza n. 10579 del 21/04/2021,Rv. 661075 – 01; Sez. 3, ordinanza n. 26300 del 29/09/2021, Rv. 662499 – 01)“
Nella vicenda, oggetto dell’esame, la Corte territoriale aveva ritenuto corretta la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale operato dal Tribunale sulla base dell’applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella versione vigente all’epoca della decisione di primo grado (10/11/2014).Tale versione di dette tabelle prevedeva la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale sulla base di uno schema ‘a forbice’, ossia attraverso la possibile scelta di un importo risarcitorio da liquidare tra un minimo e un massimo senza che fosse imposta alcuna specifica articolazione e considerazione degli indici di valutazione dell’entità e del riconoscibile spessore del danno.
La Corte di Cassazione cassava sul punto la sentenza impugnata, rinviandola alla Corte d’Appello di Salerno, alla quale è rimesso il compito di procedere alla liquidazione del danno subito dagli attori per la perdita del rapporto parentale, tenendo conto degli indici specificamente raccomandati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della complessiva determinazione di tale danno.