Il danno di rimanere figlio unico

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I genitori di una bambina ricorrevano avanti la Corte di Cassazione rappresentando di aver ottenuto, nei gradi precedenti, il riconoscimento della responsabilità sanitaria relativa ad un’endometrite e infezione nosocomiale, a seguito delle quali la madre aveva dovuto sottoporsi a un successivo intervento di isterectomia, con la definitiva perdita di ulteriori gravidanze. Avevano formulato una domanda di risarcimento del danno, anche per la figlia rappresentata, per la perdita della possibilità di avere uno o più fratelli e, quindi, d’instaurare il relativo vincolo affettivo. Mentre secondo il Tribunale l’aspettativa di un minore d’interagire con eventuali germani era da ritenere correlata a fattori del tutto eventuali ed ipotetici tali da escludere che potesse riconoscersi al riguardo una tutela giuridica, ad avviso della Corte di Appello se l’intervenuto riconoscimento, a favore dei genitori, di componenti di danno riferibili alla perdita della possibilità di procreare imponeva di considerare provato il presupposto del danno richiesto a favore della figlia, per la ragionevole certezza che si sarebbe acquisito quel legame pur in difetto dell’allegazione di un progetto di vita familiare che contemplasse il concepimento di più figli, per converso la domanda della figlia era ugualmente da disattendere, in quanto era mancata qualsivoglia allegazione, e conseguente prova, anche in termini di presunzione, in ordine al concreto pregiudizio che le sarebbe derivato dall’assenza del legame con il futuro fratello o sorella, non essendo stato dedotto nulla al riguardo né risultando “note peculiari situazioni (in termini, ad esempio, di età o condizioni di salute dei genitori o dell’interessata o di condizioni della famiglia stessa)“, che consentissero “di individuare con precisione e certezza il detto pregiudizio“. La censura formulata riprendeva l’arresto di Cass. Civ. 21 settembre 2020 n. 17554, secondo il cui principio la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona, per implicazione logica, al figlio del danneggiato “principale” la lesione dell’interesse, costituzionalmente protetto dall’art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, purché vi siano indicatori, anche presuntivi, tali da far ritenere che quel legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un effettivo pregiudizio.

La Corte di Cassazione (sentenza dell’11 marzo 2025 n.6517) ritiene che: “non si dubita che vada riconosciuto il risarcimento del danno provocato dalla sua perdita, in caso di morte di un fratello già nato (anche quindi nel caso in cui si tratti di un legame nella sostanza meramente potenziale, come nel caso in cui la vittima o il superstite fossero in età neonatale). Altrettanto deve quindi ritenersi (pur potendo rappresentare ovviamente un pregiudizio con incidenza ridotta), in linea di principio, per la preclusa possibilità, in concreto, di acquisire il suddetto legame, sempre che sia ragionevolmente certo…che lo si sarebbe acquisito e sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che la mancanza del predetto legame abbia rappresentato in concreto un pregiudizio rispetto alle aspettative di vita del danneggiato. In quest’ottica, che l’attrice (sia) appena nata al momento del fatto, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto il pregiudizio di cui si discute (ove effettivamente sussistente) si sarebbe manifestato comunque certamente nel corso della sua vita, concretandosi nell’impossibilità di avere dei fratelli. D’altra parte, è appena il caso di osservare che, se si dovesse dar seguito all’affermazione (contraria) della Corte di Appello sul punto, dovrebbe addirittura negarsi la sussistenza di qualunque pregiudizio per il neonato, anche in caso di morte di un fratello maggiore, il che risulta certamente contrario ai principi costantemente affermati da questa Corte“.

Nella caso in esame la Corte di Appello aveva: a) negato che vi fosse stata allegazione di un progetto di vita che contemplasse il concepimento di più figli; b) affermato al contempo che l’intervenuto riconoscimento di componenti di danno riferibili alla perdita della capacità di procreare impone di considerare provato il primo presupposto, ossia quello della perdita del legame che ragionevolmente si sarebbe acquisito; c) negato che vi fosse però dimostrazione di un concreto pregiudizio per la minore, relazionabile all’assenza del legame con un futuro fratello o sorella.

La Corte di Cassazione rileva che: “il motivo in scrutinio si focalizza sulla ragione decisoria di cui al punto c), mentre, all’opposto, non vi è ricorso incidentale condizionato riguardo ai punti a) e b), con conseguente giudicato preclusivo dell’ulteriore scrutinio sul punto; ritiene questo Collegio che vada in primo luogo sottolineato come la fattispecie di un rapporto parentale già instaurato e quello di un tale rapporto futuro ed eventuale, non siano paragonabili, perché la seconda ipotesi attiene al danno da perdita di chance, ovvero di un’apprezzabile e non prettamente aleatoria “possibilità” del rapporto parentale – come non a caso indicato dallo stesso precedente di questa Corte sopra richiamato – viceversa soggetto per natura a mutevoli accadimenti e intendimenti; in secondo luogo, pur nell’ottica residuata da quanto ancora sub iudice, deve in ogni caso sussistere l’allegazione non solo del progetto di famiglia più numerosa, ma anche, inevitabilmente in termini di coerenza sistematica, del connesso tipo di pregiudizio di cui si chiede il ristoro, rispetto allo specifico soggetto familiare che lo domanda; al riguardo i ricorrenti valorizzano il perfezionato matrimonio concordatario con finalità procreativa, e discorrono di “gioia di un fratello o una sorella germani”, con pregiudizio “più evidente allorquando la piccola Clara diverrà adolescente prima ed adulta poi, stante che le verrà a mancare quel rapporto di fratellanza e/o sorellanza, connotato da saldo, genuino ed unico sostegno emotivo, conforto personale, che sarebbe di certo un valido sostegno una volta che la stessa prenderà atto delle proprie condizioni e limitazioni personali in relazione al contesto sociale in cui dovrà confrontarsi, a maggior ragione quando un giorno, come è naturale che sia, perderà entrambi i genitori, la propria famiglia di origine

A tale riguardo il Collegio rimarca che: “i) l’elemento dato dalla menzionata tipologia di matrimonio nulla di univoco può indicare rispetto all’allegazione e prova del progetto di vita in concreto sviluppato ovvero afferente alla comunità familiare a venire plausibilmente ipotizzabile nell’ipotesi specifica, idoneo, di conseguenza, a costituire indice del preteso pregiudizio relativo alla perdita di quel potenziale rapporto di fratellanza; ii) come ancora una volta sottolineato dalla Procura Generale, neppure viene in gioco, anche ai fini dell’emersione del “danno-conseguenza”, il numero dei fratelli o delle sorelle, come se la mancanza di una pluralità di questi significhi strutturalmente un pregiudizio; iii) rimanendo nella logica fatta propria dalla Corte distrettuale, e divenuta definitiva, secondo cui il danno in parola deve dirsi predicabile in astratto, una volta affermato quello da perdita della capacità di procreare, salva prova delle conseguenze da ristorare in concreto, il pregiudizio, perché sia risarcibile, deve concernere la relazione parentale effettivamente risultata attesa e quindi persa nella singolare concretezza della vicenda di vita, ossia nel richiamato contesto specifico di famiglia nonché nella connessa dimensione individuale da illuminare in relazione a quello e alla plausibile evoluzione psicologica, per quanto si palesi ricostruibile al momento dell’accertamento

I ricorrenti non hanno indicato né dimostrano in quale atto processuale, ovvero quando e come sarebbero state effettuate queste necessarie quanto puntuali allegazioni – ossia quelle appena delineate oltre che complessivamente quelle stesse che la difesa istante in questa sede prospetta – le quali avrebbero potuto implicare appropriate valutazioni fattuali e presuntive, in chiave probabilistica, e che avrebbero, quindi, dovuto costituire il precisato perimetro della discussione davanti al giudice di appello, prima che del confronto con le censure da specificare davanti a questa Corte.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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