La legittimazione per la richiesta risarcitoria iure successionis

La legittimazione per la richiesta risarcitoria iure successionis

I ricorrenti lamentavano l’erronea valutazione, operata dalla Corte di Appello, con riferimento alla loro legittimazione attiva riguardo alla domanda di risarcimento avanzata iure hereditatis in relazione alla posizione del padre del lavoratore deceduto. Ed invero la corte territoriale rilevando che “fondatamente” il primo giudice aveva “escluso la sufficienza sul punto della produzione di … certificazione tradotta di morte di Il. (sic) Ir. e dichiarazione di chiamati all’eredità“, in quanto “la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione, mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio”“, non potendosi ciò presumere “dalla mera chiamata all’eredità“, l’esercizio di un’azione risarcitoria – e quindi anche il rilascio della relativa procura – non integrando un atto implicante la volontà di accettare l’eredità in quanto non rientrante fra gli atti di cui all’articolo 477 c.c. Corrisponde al contenuto dell’articolo 477 c.c. la mancata inclusione, tra gli atti che importano accettazione dell’eredità, di un’azione giudiziale, a ciò essendo circoscritti la donazione, la vendita o la cessione dei diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuni dei chiamati.

La Corte di Cassazione (sentenza dd. 11 marzo 2025 n. 6499) rileva correttamente che i ricorrenti invocavano il realtà l’articolo 476 c.c., che regola in generale l’accettazione tacita (e non l’art. 477 c.c.), che si verifica “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede“.

In particolare il Collegio afferma che: “la non massimata Cass. sez. 3, ord. 11 gennaio 2021 n. 210 afferma nella sua motivazione: “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, è idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. 26/06/2018, n. 16814)Questa giurisprudenza (Cass. sez. 3, ord. 26 giugno 2018 n. 16814) trova in effetti sostegno e conferma in una serie di ulteriori arresti per fattispecie identiche (esercizio di azione) o analoghe (riassunzione del giudizio interrotto per il decesso del de cuius), precedenti – come, tra i più prossimi, Cass. sez. 2, ord. 6 giugno 2018 n. 14499, Cass. sez. 2, ord. 24 aprile 2018 n. 10060, Cass. sez. 3, 1 luglio 2005 n. 14081 – e di conferma successiva – come la recentissima Cass. sez. 2, ord. 4 luglio 2024 n. 18294“. È poi evidentemente incongrua l’argomentazione del giudice d’appello, che attribuisce l’onere di dimostrare la qualità di erede nel senso che questa “non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità”, laddove la questione era insorta per la legittimazione attiva di chi aveva esercitato l’azione risarcitoria, e quindi non si era certo arrestato alla “mera chiamata all’eredità“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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