Era emerso nell’accertamento dei fatti che il paziente beveva circa 1 litro e mezzo di vino al giorno, oltre ad alcuni superalcolici. Questo dato emergeva dalla cartella clinica, nella quale era stata raccolta la dichiarazione dello stesso paziente.La Corte di Appello aveva quindi ritenuto accertato il dato in questione. I ricorrenti ritengono invece che la cartella clinica può fare piena prova circa le attestazioni amministrative, ma non fa piena prova circa le valutazioni o le anamnesi o i giudizi fatti da chi l’ha redatta. E ciò sulla base di una consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui : “le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso” (Cass. 10695/ 1999; poi seguita da Cass. 7201/ 2003; Cass. 25568/ 2011; Cass. 27471/ 2017).
La Corte di Cassazione (sentenza del 13 marzo 2025 n. 6651) rigetta però il ricorso rilevando che: “la dichiarazione contenuta nella cartella clinica, fatta dal paziente e raccolta dal medico, non rientra nel novero delle valutazioni, delle diagnosi, delle manifestazioni di scienza o di opinione che, a differenza delle attestazioni amministrative, non hanno efficacia di piena prova: l’attestazione fatta dal medico di una dichiarazione resagli dal paziente, è in realtà l’attestazione di un fatto avvenuto in presenza del medico, e dunque rientrante nella fede privilegiata secondo l’articolo 2700 c.c.. Né, la dichiarazione fatta dal paziente può ritenersi un fatto attestato dal medico per precostituirsi una prova, posto che esso dipende da una volontà altrui, ossia esiste in cartella non per volontà del medico che la redige, ma per volontà del paziente che la compie. Altro è il caso in cui il medico annota in cartella di avere effettuato una visita, in un certo modo, al fine di precostituirsi una prova; altro è il caso in cui egli raccoglie le dichiarazioni del paziente, che senza la volontà di costui di farle, non potrebbero risultare dalla cartella, salvo il falso compiuto dal medico, e contro il quale c’è ovviamente lo specifico rimedio. Ma, a parte ciò, la ratio della decisione impugnata è più articolata, in quanto non si limita a fare leva sulla fede privilegiata della cartella clinica, ma aggiunge che, in subordine, ove cioè non potesse ritenersi la fede privilegiata, il fatto che la cartella contenga quella dichiarazione fa presumere che il paziente l’abbia fatta. Scrivono i giudici di merito che “Sul punto va considerato che le attestazioni in cartella sulle dichiarazioni del paziente come raccolte dal sanitario redigente sono munite di fede privilegiata e da ritenersi, quantomeno presuntivamente, veritiere” (p. 9).
Dunque, la ratio è duplice: le dichiarazioni del paziente fanno fede, o comunque si devono presumere veritiere. I ricorrenti contestavano anche questo secondo aspetto, affermando che non era motivato il ragionamento presuntivo, ossia che era apodittico. In realtà -aggiunge la Corte- “qui non si fa uso di un procedimento presuntivo in senso stretto: il termine “presumere” è utilizzato a significare che la dichiarazione fatta dal paziente è presumibile sia veritiera, ossia può considerarsi prova del fatto che il paziente bevesse effettivamente: se lo dice lui, è, cioè, verosimile che ciò accadesse. È un giudizio probatorio, diverso dalla presunzione semplice, e la cui motivazione è intuitiva, e pur non essendo esplicita, è dunque sufficiente a far intendere la ratio sottesa. Si tenga presente un altro aspetto: che a parte la contestazione circa la fede privilegiata della cartella clinica, i ricorrenti non adducono elementi per dimostrare che il loro dante causa non ha mai fatto quella dichiarazione, che essa è dunque frutto di dolosa preordinazione da parte del medico o di un errore da parte di costui“.