Questa sentenza della Corte di Cassazione, a differenza della precedente (https://studiolegalepalisi.com/2025/03/08/caso-diciotti-le-sezioni-unite-della-corte-di-cassazione-riconoscono-la-responsabilita-del-governo-e-lo-condannano-al-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale-sofferenza-morale/) non ha suscitato alcun clamore. Nessun attacco del Governo contro la Corte. Nessuna indignazione dell’ANM. Nessuna accusa di reciproca prevaricazione. Forse perché la vicenda è diversa. L’imbarazzo pare evidente (sia il Governo che la stessa Magistratura non ci fanno assolutamente una bella figura). Meglio -come diceva il conte-zio nei Promessi Sposi “sopire, troncare, padre molto reverendo: troncare, sopire”. Peraltro la vicenda non riguarda i sacri confini della Nazione. Nessuna presunta invasione da arrestare. Più semplicemente si trattava di conservare diligentemente delle imbarcazioni come un qualunque custode. Così il Ministero dei Trasporti è condannato a risarcire due migranti. Per i magistrati (di merito nell’ambito civile) sarebbe stato poi sufficiente leggere con più attenzione gli atti e non equivocare.
I fatti sono questi. Il proprietario di un motopeschereccio di altura veniva fermato dalla Guardia Costiera italiana, in prossimità dell’isola di Lampedusa. Era accusato di immigrazione clandestina e l’imbarcazione posta sotto sequestro ed affidata ad un custode. Rinviato a giudizio, condannato in primo grado, era definitivamente assolto in appello. A seguito di tale assoluzione, lo Stato italiano restituiva l’imbarcazione sequestrata, ma non nelle condizioni in cui si trovava al momento del sequestro. Era infatti accaduto che il motopeschereccio era stato saccheggiato: molte sue componenti mancavano, compresi i pezzi dei motori. Inoltre, lo scafo presentava danni gravi causati da incuria nella custodia.
Il cittadino tunisino (cosi come un secondo che aveva subito la stessa sorte e le cui imbarcazioni erano rubate durante il sequestro giudiziario) agiva nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Interni, del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa, per chiedere il risarcimento dei danni causati ai loro beni, oggetto di sequestro e poi restituiti. I convenuti si costituivano negando la loro legittimazione attiva e comunque la loro responsabilità diretta. L’azione era dunque estesa al Ministero delle Infrastrutture, in quanto, nel difendersi, le convenute avevano eccepito che la custodia era stata affidata da altro Ministero ad un soggetto privato, ed era emerso che tale soggetto privato era stato incaricato della custodia dalla Capitaneria di Porto, organismo, per l’appunto, dipendente dal Ministero infrastrutture e Trasporti.
Il Tribunale di Palermo in primo grado riteneva però che gli attori avessero proposto una domanda di risarcimento da ingiusto processo, ossia fondata sul fatto di essere stati accusati, ma poi assolti, del reato di immigrazione clandestina, e dunque riteneva che una tale domanda, significando responsabilità per attività giudiziaria, andasse proposta nelle forme proprie della Legge n. 117/88. I due ricorrenti proponeva appello, ritenendo errata la qualificazione operata dal giudice, ma la Corte di Appello di Palermo riteneva che effettivamente in primo grado gli attori avessero proposto domanda di risarcimento da ingiusto processo, e che solo in appello, e dunque tardivamente, avessero mutato la domanda nella richiesta di risarcimento per il danneggiamento delle cose sequestrate.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i due proprietari delle imbarcazioni.
La Corte di Cassazione (sentenza del 9 marzo 2025 n.6225) accoglie il ricorso rilevando che: “dall’atto introduttivo si evince chiaramente che i ricorrenti hanno agito per ottenere il risarcimento del danno subito alla imbarcazione a causa del difetto di adeguata custodia del bene. E non hanno agito invece, come supposto dai giudici di merito, per i danni da ingiusta accusa o ingiusto sequestro. Ciò si ricava agevolmente intanto dal tenore letterale del petitum, riportato a pagina 18 del ricorso, che è conforme all’originale atto di citazione (cui il collegio ha avuto accesso, data l’allegazione dell’atto). Ed infatti, gli attori hanno chiesto espressamente che “preso atto che la domanda tende al risarcimento dei danni subiti dagli attori a beni di loro proprietà durante il fermo presso i porti di Lampedusa e di Licata”, si condannassero “i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dagli attori per il furto delle 3 imbarcazioni di appoggio complete di attrezzature per la pesca e del gruppo elettrogeno e delle lampade nonché di tutte le attrezzature tecniche e dotazioni di bordo del motopeschereccio denominato (Omissis) e per il restauro e dello stesso, ammontanti complessivamente ad Euro 132.000,00 o a quella minore o maggiore somma che si riterrà dovuta, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data del sequestro delle imbarcazioni, 15 agosto 2009 e fino al soddisfo”. Questo petitum era sorretto da una altrettanto chiara causa petendi, ossia dalla responsabilità per negligente custodia. Si legge infatti, sempre nelle conclusioni della citazione, la richiesta di “Ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti per il danneggiamento e per i furti subiti dall’imbarcazione (Omissis) denominata (Omissis), battente bandiera tunisina di proprietà degli attori nonché per il furto delle 2 imbarcazioni minori di seguito al motopeschereccio, ciascuna di sette metri, equipaggiate con motore entro bordo tipo Fiat 115 cavalli ed ancora per il furto dell’imbarcazione per il trasporto del gruppo elettrogeno e lampade, equipaggiata di un motore Hatz.” Dunque: la richiesta di risarcimento del danno (petitum) è basata (causa petendi) sulla responsabilità dei convenuti per il danneggiamento e per i furti. Ciò è quanto risulta dalle conclusioni dell’atto di citazione. Ma la stessa identica conclusione è autorizzata dalla lettura della parte narrativa e di quella motiva dell’atto introduttivo. Nella parte narrativa (p. 7 e ss. in particolare) si dà conto di come i ricorrenti si siano accorti dei danni alla barca, una volta ottenutane la restituzione, di come abbiano sporto denuncia e di come abbiano fatto redigere una perizia. Il che lascia intendere che il loro intento era quello di avere il risarcimento dei danni, che, per l’appunto, avevano causa diretta nella omessa custodia e non nell’ingiusta accusa di un reato. Alle pagine 10 e ss. della citazione è esposta la causa petendi : si dice chiaramente che il peschereccio è stato oggetto di saccheggio e che di “tali danni sono responsabili i Ministeri convenuti nell’ambito delle rispettive competenze” (p. 12 della citazione). Dunque, utilizzando i criteri ermeneutici prima citati, e tenendo conto dei criteri concettuali, ossia di cosa si intende per petitum e per causa petendi, i giudici di merito avrebbero dovuto agevolmente intendere la domanda per quella che era, ossia per una richiesta di risarcimento del danno per il furto ed il danneggiamento delle cose soggette a sequestro e poi restituite“.
La Corte precisa: “mentre l’omessa custodia è causa prossima del danno (e dunque titolo di esso), mentre non lo è l’ingiusta accusa di un reato. Ed è semplice intuirlo: anche se l’accusa fosse ingiusta, ciò non costituirebbe causa del danno alle cose sequestrate se queste ultime fossero custodie adeguatamente. Ciò significa che se si domanda il risarcimento del danno subito dalle cose sequestrate (e che il petitum fosse questo non vi possono essere dubbi) la causa petendi non può che stare nell’ unica condotta che quel danno può avere causato, ossia il difetto di diligente custodia, non già nell’ingiusta accusa di un reato, che è causa non solo remota di quel danno, ma nemmeno efficiente, posto, si ripete che, anche in presenza di una accusa ingiusta e di un ingiusto sequestro, se la custodia dei beni è diligente, non deriva alcun danno da tale custodia. La Corte di Appello ha dunque errato nel ritenere che la domanda inziale fosse quella di responsabilità da accusa ingiusta, in quanto chiaramente la domanda iniziale era quella di responsabilità per la negligente custodia dei beni sequestrati, con la conseguenza che l’avere ribadito nella memoria di cui all’articolo 183 c.p.c. che si agiva per far valere il difetto di adeguata custodia non ha costituito mutatio libelli, ma semmai precisazione della domanda già svolta“.