La Corte di Cassazione (sentenza del 19 marzo 2025 n. 7369) riconosce che costituisce pacifico: “principio di diritto, formatosi in epoca remota (risale, infatti, a Cass. 01/06/1974, n. 1580) e ribadito in maniera monolitica nella giurisprudenza successiva (anche inerente fattispecie ratione temporis soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 209 del 2005), secondo cui il terzo trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, anche se già risarcito, è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (tra le tantissime, Cass. 17/07/2019, n. 19121; Cass. 23/05/2018, n. 12660 ; Cass. 29/09/2015, n. 19258 ; Cass. 28/09/2012, n. 16541; Cass. 21/07/2004, n. 13585)“

Il presupposto del danno biologico terminale (minimo lasso temporale) e di quello morale terminale (lucidità del de cuius)
I ricorrenti osservano che il giudice d’appello avrebbe negato il danno biologico terminale per mancanza



