La Corte di Cassazione (sentenza del 19 marzo 2025 n. 7369) riconosce che costituisce pacifico: “principio di diritto, formatosi in epoca remota (risale, infatti, a Cass. 01/06/1974, n. 1580) e ribadito in maniera monolitica nella giurisprudenza successiva (anche inerente fattispecie ratione temporis soggette alle disposizioni del D.Lgs. n. 209 del 2005), secondo cui il terzo trasportato, danneggiato in un sinistro stradale, anche se già risarcito, è incapace a deporre, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (tra le tantissime, Cass. 17/07/2019, n. 19121; Cass. 23/05/2018, n. 12660 ; Cass. 29/09/2015, n. 19258 ; Cass. 28/09/2012, n. 16541; Cass. 21/07/2004, n. 13585)“

Il danno biologico, conseguente ad una micropermanente, si quantifica con la tabella ministeriale prevista dall’art. 139 C.d.A.
Il ricorrente adiva la Corte di Cassazione lamentandosi della mancata applicazione, da parte del giudice