La Corte di Cassazione (sentenza dd. 11 marzo 2025 n.6526) precisa che nessun onere probatorio ulteriore spetta al pedone, se non quello di provare il nesso di causa tra la circolazione e i lamentati danni. Ed invero afferma che: “la richiesta di una verifica della causalità, allora, con riferimento alla colpa da mancata riduzione della velocità, non avrebbe certo dovuto essere avanzata dai congiunti del pedone, per sostanziare le proprie richieste risarcitorie riconvenzionali e contrastare quelle avversarie, né doveva preoccuparsene il Giudice dell’Appello, dal momento che era il legislatore stesso ad aver posto a debito del conducente tutte quelle prove utili e necessarie a comprovare l’eventuale interruzione del nesso causale tra la sua circolazione e l’evento o anche solo per documentare eventuali colpe della vittima primaria. Se nel processo penale è necessario che l’accusa dimostri anche come il precetto violato avrebbe potuto evitare in concreto l’evento (non potendosi condannare penalmente un soggetto se l’addebito, per un’omissione effettivamente commessa, non comportasse anche una dimostrazione controfattuale che la condotta omessa sarebbe stata certamente in grado di evitare il danno al bene protetto dalla norma penale), ciò non è però consustanziale al processo civile, nel quale tale tipo di valutazione controfattuale può essere necessaria solo per le colpe cc.dd. generiche, ma non certo anche per quelle specifiche (che impongono il rispetto di precise regole di condotta quali riduzioni di velocità, rispetto delle distanze di sicurezza) per le quali la valutazione di causalità è già stata fatta dal legislatore, che le impone proprio sul presupposto che esse siano utili e sufficienti per evitare i sinistri per la cui prevenzione esse sono state poste. Il danno da circolazione veicolare è allocato presuntivamente dall’art. 2054 comma 1 c.c. a carico risarcitorio del conducente, sempre che questi non provi di avere fatto tutto il possibile per evitarlo, compreso anche il mettere in sicurezza – anche oltre il rispetto delle norme positive – una persona che stia per entrare in contatto con il raggio d’azione del veicolo guidato e ciò senza che vi siano – per il danneggiato – altri oneri probatori (salvo quelli per i danni conseguenza) che comprovare la provenienza dell’evento dalla circolazione di quel veicolo“.

I criteri liquidatori ratione temporis e la TUN
La Corte di Cassazione (sentenza del 24 marzo 2025 n. 7841) precisa che, in tema