La Corte di Cassazione (sentenza del 18 febbraio 2025 n. 4263) precisa che: “”l’art. 1227, primo comma, c.c. e l’art. 2054, primo comma, c.c. di riflesso, sono stati applicati in modo manifestamente erroneo. Il fatto doloso del conducente assorbe la rilevanza della condotta imprudente del pedone e lo fa perché, sul piano causale, il carattere doloso del comportamento tenuto dal conducente elide ogni concorso causale della condotta del pedone. La ragione è naturalmente che, se non fosse stata tenuta una condotta dolosa, ma solo colposa dal conducente, l’evento non si sarebbe verificato. Viene in rilievo il principio di diritto più volte affermato da questa Corte secondo cui” In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la norma dell’art. 1227 cod. civ. (richiamata dall’art. 2056, primo comma, stesso codice) – concernente la diminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fatto colposo del danneggiato – non è applicabile nell’ipotesi di provocazione da parte della persona offesa del reato, in quanto la determinazione dell’autore del delitto, di tenere la condotta da cui deriva l’evento di danno che colpisce la persona offesa, va considerata causa autonoma di tale danno, non potendo ritenersi che la consecuzione del delitto al fatto della provocazione esprima una connessione rispondente ad un principio di regolarità causale (Cass. 3, n. 20137 del 18/10/2005; Cass., 3, n. 9209 del 30/8/1995; Cass., 3, n. 5679 del 23/3/2016, Cass., 3, n. 23024 del 22/8/2024)“.

I criteri liquidatori ratione temporis e la TUN
La Corte di Cassazione (sentenza del 24 marzo 2025 n. 7841) precisa che, in tema