La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 febbraio 2025 n. 2641, conferma che: “qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d’invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, restando perciò possibile e utile parametro equitativo quello delle tabelle romane (Cass., 29/12/2021, n. 4193, Cass., 29/05/2024, n. 15112)”

La riduzione della capacità di svolgere un lavoro non può misurarsi in punti percentuali
La Corte di Cassazione prescriveva alla Corte di Appello di rinvio di liquidare il danno