La Corte di Cassazione nella sentenza del 25 marzo 2025 n.78901, rileva che le compagnie di assicurazione hanno eccepito il difetto di legittimazione del danneggiato nell’impugnare la precedente decisione del giudice di merito nella parte in cui escludeva l’esistenza del diritto di manleva preteso dall’assicurato. Il Collegio rammenta a tale proposito che: “che in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l’assicuratore dello stesso, né può trarre alcun vantaggio da una pronuncia che estenda all’assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l’assicurato chieda all’assicuratore di pagare direttamente l’indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; ne consegue che solo l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana (così l’ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5259). Questo principio, al quale l’odierna decisione intende dare ulteriore continuità, è in linea, peraltro, con altre precedenti sentenze che vanno nella medesima direzione (v., tra le altre, le sentenze 15 luglio 2005, n. 15039, 20 aprile 2007, n. 9516, e 5 dicembre 2008, n. 28834)”.
La Corte, pur ritenendo l’eccezione proposta astrattamente corretta, rileva che il principio di diritto suindicato non si adatta al caso specifico, ed invero: “nella pronuncia impugnata, c’è un’espressa statuizione con la quale l’odierna ricorrente, che non è l’assicurata, bensì la danneggiata, è stata condannata a restituire alle società di assicurazioni le somme a lei versate in esecuzione della decisione di primo grado. Tale statuizione porta a ritenere che l’interesse della Ac.An. all’odierno ricorso sia certamente esistente, riflettendo la decisione in esame i propri effetti anche nei suoi confronti, dal momento che il giudizio odierno è finalizzato al raggiungimento di un obiettivo che può definirsi restitutorio“