Per l’ennesima volta la Corte di Cassazione (sentenza del 25 marzo 2025 n. 7946) specifica che il danno da perdita del rapporto parentale è un danno presunto, precisando che la presunzione può essere vinta solo da prova contraria posta a carico del debitore.
Ed invero il Collegio afferma che: “a piena confutazione dell’assunto della difesa della struttura sanitaria pubblica, richiamare quanto questa Corte ha, di recente, affermato, con orientamento che in questa sede si intende ribadire, che (Cass. n. 5769 del 4/03/2024 Rv. 670338 – 01): in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). Nella specie alcuna prova è stata data, nelle competenti fasi di merito, e neppure vi è stata richiesta in tal senso, da parte della struttura sanitaria pubblica, circa il carattere distante dei rapporti tra Sa.Ni. e i suoi congiunti, marito, figlia e fratello che hanno agito per il risarcimento dei danni“.