Con la sentenza emessa in data 24 marzo n. 453, in una causa patrocinata dallo studio, il Tribunale di Vicenza (dott. Francesca Grassi) ha riconosciuto, in relazione ad una micropermente, il danno morale a favore del danneggiato.
Ed invero afferma che: “quanto al danno morale, va data applicazione alla diffusa giurisprudenza di legittimità e merito sul punto, che ne ha ammesso il ristoro e liquidazione in aggiunta al danno biologico, a fronte della rigorosa prova del patimento di una lesione in termini di sofferenza e turbamento, da ritenersi compiuta anche per il tramite di presunzioni (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”). Avuto riguardo al caso di specie, tenuto conto dell’esito cicatriziale della lesione al ginocchio destro e comunque della dinamica della collisione, violenta al punto tale da far sbalzare il conducente attore sul manto stradale lontano dal proprio motociclo, nonché l’ulteriore intervenuta collisione con il veicolo Fiat Punto, va effettivamente ritenuta provata per presunzioni semplici il patimento di una sofferenza e turbamento legata al fatto occorso e alla malattia fisica che ne è derivata quantificabile nell’aumento del 10% del danno biologico stimato come precede, in ossequio a quanto previsto dall’art. 139 co. 3 Codice delle Assicurazioni Private.
Da considerare che il Giudice correttamente non confonde il danno morale con la personalizzazione, che nel caso di specie ritiene non sussistente (“Nessun aumento a titolo di personalizzazione è invece dovuto, avendo l’ausiliario altresì messo in luce che i postumi nemmeno hanno inciso sulla sfera relativa alla vita dinamico-relazionale del danneggiato (cfr. relazione dott.ssa Puppi, p. 9). Ad ogni modo, va evidenziato che non risultano comprovate in giudizio circostanze a carattere anomalo od eccezionale suscettibili di apprezzamento in tal senso“)