La Corte di Cassazione, con la sentenza del 21 marzo 2025 n. 7580, riconferma il proprio recente orientamento per il quale la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica deve essere inquadrato nell’ambito dell’art. 2052 c.c. superando la precedente impostazione che la riconduceva alla regola generale di cui all’art. 2043 c.c.
Ed invero precisa che: “la differenza consiste non tanto nella qualificazione giuridica della fattispecie, quanto nel diverso regime dell’onere della prova che, mentre nella prospettiva dell’art. 2043 c.c., pone a carico del danneggiato l’onere di provare il fatto, il nesso causale e la colpa, nella prospettiva dell’art. 2052 c.c. pone la presunzione di responsabilità in capo al soggetto individuato come proprietario, in questo caso alla Regione, che ha facoltà di sciogliersi dal vincolo di responsabilità dando la prova del caso fortuito, secondo un criterio di distribuzione del rischio che si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà degli animali, con la concorrente responsabilità per fatto degli stessi. La differente qualificazione finisce per riverberarsi essenzialmente sul diverso riparto degli oneri probatori. Riepilogativa delle più attuali posizioni della giurisprudenza di legittimità è la pronuncia di Cass., 3, n. 17253 del 21/6/2024, secondo cui “In caso di proposizione di domanda di risarcimento dei danni da fauna selvatica, la scelta tra l’applicazione dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2052 c.c. non attiene alla qualificazione giuridica della domanda, bensì al riparto dell’onere della prova, con la conseguenza che non può formarsi il giudicato sostanziale sull’error in procedendo eventualmente commesso”. Si veda altresì Cass., 3, n. 31330 del 10/11/2023 secondo cui “in tema di ricorso per cassazione, stabilire se un fatto illecito resti disciplinato dall’art. 2043 c.c. o dall’art. 2052 c.c., quando sia mancata nei gradi di merito una pronuncia espressa, è questione di individuazione della norma applicabile e non di qualificazione giuridica della domanda che, pertanto, può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità“.