La Corte di Cassazione (sentenza del 24 marzo 2025 n. 7841) precisa che, in tema di liquidazione del danno alla persona a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, “i commi 3-ter e 3-quater dell’art. 32 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, si applicano ai giudizi in corso, ancorché relativi a sinistri verificatisi in data anteriore alla loro entrata in vigore, trattandosi di disposizioni non attinenti alla consistenza del diritto ma solo al momento, successivo, del suo accertamento in concreto (Corte cost. n. 235 del 2014)” (Cass. Sez. 3, sent. 26 settembre 2016, n. 18773, Rv. 642106-01). Del resto, “in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev’essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito“. (così Cass. Sez. 6-3, ord. 15 giugno 2022, n. 19229, Rv. 665202-01, che ha espresso il suddetto principio, ai sensi dell’art. 363, comma 3, cod. proc. civ., con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni “micropermanenti” derivanti da un sinistro stradale del 2005, correttamente effettuata dal giudice di merito alla stregua dell’art. 139 cod. ass., entrato in vigore dopo il verificarsi del fatto illecito)“.
Tale regola generale viene esplicitamente derogata dalla previsione contenuta nel D.P.R. 13.1.25 n. 12 (Tabella Unica nazionale) che prevede espressamente che: “il presente decreto, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore“.