La censura, posta all’attenzione della Corte di Cassazione, riguardava il rifiuto da parte del Tribunale Foggia di procedere a CTU psichiatrica e di conseguenza di risarcire il danno psichiatrico subito dall’attrice. Ciò era stato giustificato per la mancanza di certificazione medica dalla quale poter rilevare dati clinici obiettivi ed indicazioni terapeutiche utili per una valutazione medico-legale. La ricorrente nell’illustrare il motivo aveva rilevato come nella giurisprudenza di legittimità è invece consolidato l’orientamento secondo cui la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d’ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dando adeguata dimostrazione di potere risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (v. Cass. N. 17399/2015; Cass. n. 72/2011, n. 88/2004, n. 10/2002, n. 15136/2000). Veniva precisato inoltre che in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Cass. n. 4927/2004). Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 7024/2020) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale sono ammissibili tutti i mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica. Pertanto, la Corte di appello di Bari aveva errato nel non ammettere la CTU medica, mediante un medico specializzato in psicologia, così come richiesta nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., e la prova testimoniale al fine di verificare i disturbi e/o malattie sulla persona della sig.ra Ga.Th. collegati al tragico evento della scomparsa della figlia De.Ma…
La Corte di Appello aveva rigettato tali richieste (come precedentemente operato dal Tribunale), rilevando la mancanza di alcuna documentazione a supporto e ritenendo non potersi in conseguenza procedere ad appositi accertamenti peritali. Rilevava che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non poteva essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Rilevava che parte appellante non aveva prodotto alcuna idonea documentazione a supporto degli asseriti riflessi di danno biologico, pur essendo tale tipologia di danno identificabile laddove possano ritenersi integrati effetti oggettivamente apprezzabili in termini di incidenza sulla salute e di patologie fisiche, ma anche psichiche, che possano essere comunque verificabili sulla scorta della valutazione di appositi riscontri documentali.
La Corte di Cassazione (sentenza del 18 febbraio 2025 n.4269) censura tale decisione rilevando che la motivazione della decisione impugnata nel suo tessuto argomentativo in iure presenta un’intrinseca contraddizione con la giurisprudenza evocata. Ed invero precisa: “tale contraddizione si coglie nell’avere da un lato postulato la rilevanza di principi giurisprudenziali sulla funzione della c.t.u. in subiecta materia, assumendo che i fatti storici che per il danneggiato sarebbero determinativi di quella che chiama “posta di danno biologico” debbono essere oggetto di prova da parte del medesimo per poter giustificare che si dia corso ad una c.t.u. per valutare quell’efficacia determinativa, cioè per accertare secondo le leggi della scienza medica quella “posta”, e dall’altro, si limita a dire inidonee le prove instate senza spiegare perché esse non sarebbero state rilevanti per assolvere all’onere probatorio addebitato al danneggiato.
Tale intrinseca contraddittorietà si palesa ancora più -secondo la valutazione della Corte- nella sentenza impugnata laddove afferma che: “nella specie la parte non ha prodotto documentazione di riscontro su quanto lamentato, non essendo rinvenibili acquisizioni da poter sottoporre ad una valutazione tecnica, ma essendo state trasposte solo mere allegazioni argomentative, da eventualmente supportare con prove testi, del tutto inidonee (si ribadisce) allo scopo, non potendo la consulenza tecnica (Cassazione civile, sez. II, 09/05/2016 , n. 9318) “essere disposta al fine di esonerare la parte dall’onere di fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere un’indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, e dovendo esser la prova fornita a mezzo di idonei supporti documentali/certificativi “dovendosi valutare eventuali patologie”, e non certo a mezzo dichiarazioni testimoniali“.
La Corte precisa infatti che: “la motivazione nella parte che si riporta evidenzia ancora di più la contraddittorietà rispetto ai presupposti in iure che si evocano: nuovamente omette di spiegare perché le prove testimoniali instate sarebbero state inidonee ad acquisire circostanze di fatto che, ove dimostrate, si sarebbe potuto poi demandare di valutare ad un eventuale consulente tecnico. Si aggiunga che la motivazione rivela anche confusione, là dove parla di produzione di “documentazione”, suggerendo così che essa dovrebbe avere natura tecnica in palese contraddizione con la prospettata funzione della c.t.u. (nella specie medica).La sentenza dev’essere, dunque, cassata prescrivendo al giudice del rinvio di spiegare perché l’eventuale ammissione delle prove non avrebbe potuto portare all’acquisizione di elementi fattuali giustificativi del disporre poi una c.t.u. Il giudice di rinvio, ove dovesse ammettere le prove, provvederà ad esaminare la richiesta di c.t.u. in base al loro risultato“.