La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 marzo 2025 n. 7462 ribadisce i limiti entro i quali la responsabilità dell’avvocato può essere scrutinata nel giudizio di cassazione. A tale effetto richiama la precedente sentenza (n. 28903/24) nella quale precisava che “la valutazione sull’esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell’iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l’avvocato garantirne l’esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l’antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un’attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007)“.
Il Collegio precisa che: “la suindicata sentenza era stata chiamata in principalità a stabilire se, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la motivazione del giudice di merito in ordine alla valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale omessa o malamente intrapresa o proseguita, che è pacificamente una valutazione in diritto, rilevi nel giudizio di cassazione come un fatto – come tale tendenzialmente insindacabile – ovvero possa essere censurata in quanto errata in diritto. Quella decisione, ponendo in evidenza come non vi sia un contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte, ha stabilito che “la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l’attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente“. Ciò nondimeno, non si può escludere che, “quando la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito nello svolgimento del giudizio c.d. controfattuale si fonda su un presupposto manifestamente e totalmente errato, simile errore non potrà essere ignorato”, perché l’errore di sussunzione è deducibile col ricorso per cassazione“.