La Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 marzo 2025 n. 8352, quasi sbadatamente rompe il protratto e lungo “ostracismo” nei confronti del danno esistenziale (quasi una forma di damnatio memoriae) e ne afferma non solo l’esistenza ma anche la piena risarcibilità.
Ed invero nel respingere la censura formulata contro una sentenza della Corte di Appello afferma che: “ferma la piena correttezza del discorso motivazionale elaborato dal giudice d’appello – i cui contestati (e meramente asseriti) caratteri di “apparenza’ non risultano peraltro invocabili in rapporto a elementi tratti aliunde rispetto al solo testo del provvedimento impugnato – debba escludersi l’imputabilità, al discorso del giudice d’appello, di alcun errore concettuale in ordine alla corretta identificazione del danno esistenziale rispetto a quello c.d. morale (correttamente ricondotti, dal giudice a quo, alle rispettive dimensioni dinamico-relazionali, il primo, ed emotivo-soggettive, il secondo), così come deve escludersi (come già in precedenza rilevato) alcuna erroneità nella scelta delle c.d. tabelle milanesi quale adeguato e idoneo parametro di riferimento ai fini della determinazione equitativa del danno“.
La rilevanza del danno esistenziale viene quindi operata nella distinzione con il diverso danno morale, attenendo, il primo, alla dimensione esterna del danneggiato (aspetto dinamico-relazionale), il secondo al foro interno (sofferenza). Il danno esistenziale , concorre quindi, anche sotto l’aspetto dell’allegata peculiarità, alla compiuta descrizione delle lesioni, pescando nella facoltà equitativa prevista dall’art. 138 C.d.A.. Il danno morale (non di competenza medico legale) trova la sua modalità liquidatoria nella differente ed apposita tabella predisposta all’uopo dalla TUN.