La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 marzo 2025 n. 7369 conferma il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione proposto da due parti in conflitto di interessi tra loro ma con il patrocinio del medesimo difensore, al quale risultava conferito mandato ad litem con un unico atto.
Il Collegio a tale proposito afferma che: “è doveroso premettere che la costituzione nel giudizio di legittimità a mezzo di uno stesso procuratore di due o più parti in conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale) importa la inammissibilità del ricorso (o del controricorso), atteso che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (così Cass. 30/12/2021, n. 42064; Cass. 23/03/2018, n. 7363; Cass. 25/06/2013, n. 15884): inammissibilità oltremodo non suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all’esercizio dell’azione (sul punto, Cass. 20/01/2023, n. 1765). Più specificamente, la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi importa un difetto dello ius postulandi in capo al difensore (cfr. Cass. 18/09/2023, n. 26769): proprio per la natura del vizio, siffatta inammissibilità è sempre rilevabile di ufficio, senza necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione ai sensi degli artt. 101 e 384, terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di questione di mero diritto, la cui prospettazione preventiva alle parti non può involgere profili difensivi non trattati (da ultimo, Cass. 30/05/2022, n. 17456; Cass. 20/01/2020, n. 1143; Cass. 25/09/2018, n. 22772). Con specifico riferimento al giudizio per cassazione, poi, la verifica della sussistenza di un conflitto di interessi investe unitariamente il contenuto del ricorso di adizione della Corte Suprema, dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (v. Cass. 10/11/2022, n. 33228; Cass. 02/10/2020, n. 20991). La situazione di conflitto d’interessi tra le parti idonea a cagionare la descritta invalidità formale, poi, è non soltanto quella attuale ma anche quella virtuale, da intendersi non come mera eventualità bensì come intrinseca correlazione con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione (oltre agli arresti citati, cfr. Cass. 22/01/2018, n. 1530; Cass. 08/09/2017, n. 20950; Cass. 21/02/2016, n. 3663; Cass. 14/06/2005, n. 12741)“.
La Corte dà atto che, a fronte del consolidato orientamento di legittimità in tema di conflitto di interessi tra parti assistite dallo stesso difensore, espresso dalle numerose pronunce sopra citate, sussiste un differente, minoritario indirizzo esegetico sul tema, espresso da da alcuni sporadici arresti, secondo il quale nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell’intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell’altro (in tal senso, Cass. 17/08/2022, n. 24839). Il Collegio esprime dissenso da tale impostazione, rilevando che la stessa: “omette di considerare che la situazione di conflitto di interessi tra parti patrocinate dallo stesso difensore configura un vizio inficiante non il contenuto dell’atto di impugnazione bensì (ed in radice) lo stesso ius postulandi, ovvero il presupposto di natura processuale per l’esercizio dell’azione o del potere di impugnazione. Sicché tale vizio, per un verso, non richiede la necessaria eccezione della controparte, ma è rilevabile di ufficio dal giudice; d’altro canto, cagiona la inammissibilità dell’azione (o dell’impugnazione), non la nullità dell’atto di esercizio di essa ed è quindi insuscettibile di essere sanata, secondo i meccanismi predisposti per le ipotesi di nullità“.
Il Collega che ha patrocinato contemporaneamente le due parti in conflitto di interesse potrà essere chiamato a risponderne per responsabilità professionale? O potrà anche lui avvalersi della posizione espressa recentemente dalla medesima Corte di Cassazione in tema di incertezza interpretativa (https://studiolegalepalisi.com/2025/04/10/davanti-alla-legge-lavvocato-e-piu-uguale-del-medico/)? I Clienti, ignari ovviamente di tutto, dovranno alla fine sopportare le conseguenze negative, vedendosi preclusa la possibilità di modificare una sentenza negativa?