La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 aprile 2025 n. 9103, rileva l’inconsistenza delle censure relative alla liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale in favore del coniuge e dei figli del danneggiato (affetto da sintomatologia neurologica invalidante, con paraparesi agli arti inferiori associata a vescica neurologica e grave limitazione della capacità di deambulazione) alla luce del principio – di cui la Corte territoriale ha fatto buon governo – secondo il quale: “spetta alla vittima dell’illecito allegare e, quindi, provare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l’esistenza del pregiudizio subito onere di prova che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass., S.U., n. 26792/2008), in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (Cass. n. 23300/2024). La Corte territoriale, ritenute provate le allegazioni delle parti – rapporto di coniugio in atto, convivenza della figlia e prole del figlio del paziente (cfr. sintesi al par. 2 dei “Fatti di causa” e pp. 18/22 della sentenza di appello) – ha fatto ricorso alla prova presuntiva, mentre le critiche della ASST Lodi sono orientate, inammissibilmente, ad infirmarne la plausibilità“

La Corte Costituzionale: “il trattamento sanitario obbligatorio deriva dal principio personalista ed è finalizzato essenzialmente alla cura della persona”
La Corte di Cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,3,13,24,32,111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in