Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato in data 15 aprile la legge recante “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”, approvata dal Senato il 21 novembre 2024 e dalla Camera il 20 marzo 2025, inviando però ai Presidenti dei due rami del Parlamento alcuni rilievi circa il dubbio di costituzionalità della stessa normativa.
Il primo riguarda l’individuazione degli eventi, in ricorrenza dei quali, può accedersi ai benefici previsti. Rileva infatti che: “suscita in primo luogo riserve la limitazione dei benefici previsti alla sola ipotesi di “vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”. A parte l’incertezza interpretativa della categoria di infrastruttura “di rilievo nazionale” che non risulta di agevole determinazione, non è ragionevole e contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione l’esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali. Appare quanto meno fortemente dubbia anche la conformità al principio di eguaglianza della decisione di limitare i benefici ai casi di cedimenti stradali. Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri. Non si comprende pertanto perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo: basta pensare a ospedali, a strutture in cui si svolgono eventi sportivi o spettacoli, a strutture di altro genere“.
Ulteriori rilievi solleva in ordine all’individuzione delle categorie dei soggetti beneficiari. Ed invero afferma che nonostante l’articolo 2, comma 4, lettera b) rechi il riferimento a “i figli, in mancanza del coniuge superstite” il testo “va necessariamente interpretato nel senso che beneficiari dell’elargizione devono intendersi tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione. L’articolo 2, comma 4, nel definire l’ordine di priorità per l’attribuzione dell’elargizione spettante ai parenti delle vittime, alla lettera c), colloca la persona stabilmente convivente o l’altra parte dell’unione civile al terzo posto, dopo aver menzionato, alla lettera a), il coniuge e, alla lettera b), i figli. Tale collocazione appare discriminatoria. La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali “rapporti ormai entrati nell’uso”, “comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale” e normativamente riconosciuti (sentenze n. 8 del 1996, n. 140 del 2009, n. 213 del 2016, nn. 10 e 148 del 2024), affermando che ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili – intese come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” – vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione. L’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza. La disposizione non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile“.
Problematico anche l’articolo 4 che demanda a norme secondarie il compito di individuare gli eventi dannosi – presenti e futuri – nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, così: “attribuendo a tali fonti ampio margine di discrezionalità. Tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale. Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale la fonte primaria deve assicurare una disciplina sufficientemente dettagliata della materia in ordine ai criteri di esercizio della discrezionalità amministrativa, (ad esempio, sentenze n. 4 del 1977, n. 198 del 2021 e n. 192 del 2024)“.
Infine riserva è avanzata sulla modalità di finanziamento della legge, operata attraverso l’impegno annuale (7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026), rilevando che: “disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l’esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti“.