L’accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva …

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La Corte di Cassazione (sentenza del 2 aprile 2025 n. 9103, rammenta, richiamando il proprio precedente orientamento (Cass. n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass. 21530/2021; Cass. n. 16199/2024), che: “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva – da compiersi secondo la regola del “più probabile che non” ovvero della “evidenza del probabile”- si sostanzia nello stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)“.

Nello specifico caso trattato, la Corte rileva che il giudice di secondo grado aveva accertato che: “al paziente, in sede di pre-ricovero, era stata prescritta dalla stessa struttura sanitaria dove poi venne effettuato l’intervento chirurgico la somministrazione di seleparina; il dosaggio prescritto era doppio a quello previsto “per lo scopo” e ciò era solo “in parte giustificabile tenuto conto dei due stent coronarici del paziente”, venendo comunque aumentati “i profili di rischio”, con conseguente “necessità di una maggior attenzione del personale sanitario al momento della sedazione”; ai fini della “compatibilità del trattamento con seleparina, così come prescritta dalla struttura, rispetto all’esecuzione di un’anestesia subaracnoidea (quale quella in concreto eseguita)” rilevava la circostanza che il farmaco “doveva essere preso non oltre le 12 ore prima dell’intervento”; in base a “quanto contenuto nella cartella clinica del paziente,… il personale sanitario non aveva verificato, al momento dell’accettazione per l’intervento, il momento di ultima somministrazione del farmaco circostanza importante in situazioni normali, e a maggior ragione cruciale e determinante nella fattispecie, data la condizione del paziente e il doppio dosaggio prescritto; un “(t)ale omesso controllo costituiva colposo inadempimento, rispetto all’obbligo esigibile in capo ai sanitari, con le note gravi conseguenze; era, quindi, “rimproverato alla struttura ospedaliera… l’omesso controllo della quantità e del momento dell’assunzione del farmaco, come prescritto in sede di pre-ricovero e non la somministrazione diretta”; il danno subito dal paziente era, dunque, da reputarsi “prevenibile utilizzando sia i doverosi accorgimenti di dosaggio del farmaco ma, soprattutto, di tempistiche di somministrazione dello stesso. Condotte non solo omesse da parte della struttura ma facilmente controbilanciabili da soluzioni alternative praticabili senza particolari oneri“.

La Corte territoriale -secondo il Collegio- aveva dunque, correttamente svolto: “il giudizio controfattuale che ha portato all’accertamento della responsabilità civile attraverso un tipo di standard probatorio non di tipo quantitativo-statistico (probabilità statistica), ma di tipo qualitativo-logico (probabilità logica), ancorando cioè lo stesso alla luce delle specifiche risultanze probatorie emerse nel caso concreto (segnatamente, tramite l’espletata CTU). A tal riguardo, il giudice di appello ha individuato le condotte, omesse, che avrebbero dovuto essere tenute dai sanitari – ossia il controllo del dosaggio di seleparina e il momento dell’assunzione del farmaco – e ha ritenuto che le stesse condotte avrebbero potuto prevenire il danno subito dal paziente

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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