La Corte di Cassazione, con la sentenza del 10 aprile 2025 n. 9407, ricapitola i principi basilari a fondamento della responsabilità dell’avvocato, rilevando che:
“qualora si deduca la responsabilità civile delle difensore il cliente è tenuto a dimostrare oltre al pregiudizio subito, il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno. Correttamente la Corte territoriale ha richiamato il criterio del “più probabile che non” applicabile anche i casi responsabilità professionale per la condotta inadempiente del professionista. Il giudice di merito deve effettuare un giudizio probabilistico rispetto al quale non è sufficiente la prova dell’inadempimento degli oneri professionali in quanto è necessario dimostrare che, alla stregua dei criteri probabilistici, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso per il cliente se il legale non avesse commesso gli errori lamentati. L’accertamento attraverso il sistema del “processo nel processo” si svolge in termini di giudizio controfattuale per verificare quale sarebbe stato l’esito della causa se non ci fosse stata negligenza difensiva e ripercorrendo astrattamente il processo mancato o quello in cui si è manifestata la negligenza del difensore (Cass, 28 giugno 2019, n. 17414). Sotto tale profilo correttamente la Corte territoriale ha ritenuto assorbiti i motivi riguardanti la presunta colpa professionale poiché l’onere gravante sull’attore deve riguardare gli elementi necessari per compiere il giudizio prognostico.
Va ricordato che nella responsabilità extracontrattuale e contrattuale il giudizio causale (causalità materiale) è il criterio di imputazione oggettiva (del danno), il dolo o la colpa costituiscono il criterio di imputazione soggettiva. In tema di responsabilità professionale contrattuale il giudizio causale è allo stesso modo criterio di imputazione oggettiva, mentre l’inadempimento lo è di imputazione soggettiva. Il nesso causale esprime il collegamento naturalistico fra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali.
Attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e fra quest’ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale. È evidente, pertanto, che tale giudizio deve precedere quello relativo al profilo soggettivo della colpa e, la mancata dimostrazione del nesso causale, rende inutile (assorbimento) l’indagine sul profilo soggettivo della colpa professionale.La dimensione soggettiva dell’imputazione, infatti, corrisponde all’effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall’inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o il dolo in quell’aquiliana”