La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’11 aprile 2025 n. 9501, conferma il proprio consolidato l’insegnamento (ex multis, Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 37009/2022), secondo cui: “il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul ‘sistema a punti’, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell’utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall’intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un’adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto” (così, Cass. n. 5948/2023; conf., Cass. n. 25213/2024).
Per essere ammissibile la censura della mancata applicazione del sistema a punto avanti la Corte di Cassazione deve essere: “spiegato in ricorso se, con l’applicazione del criterio corretto, l’importo liquidato ai ricorrenti incidentali sarebbe variato, ed in che misura”.