Il danno biologico, conseguente ad una micropermanente, si quantifica con la tabella ministeriale prevista dall’art. 139 C.d.A.

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Il ricorrente adiva la Corte di Cassazione lamentandosi della mancata applicazione, da parte del giudice di merito, della Tabella Unica Nazionale delle micropermanenti (1-9%) nella quantificazione del danno biologico in materia di responsabilità civile auto.

La Corte, con la sentenza del 3 aprile 2025 n. 8867, ritiene fondato il motivo, affermando che “l’art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Questa disciplina, secondo l’interpretazione che ne ha dato questa Corte, in quanto non attinente alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica ai giudizi in corso ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore. Si richiama a tal proposito quanto già affermato da Cass., 3, n. 25274 del 10/11/2020 secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l’art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall’art. 1 L. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest’ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale“.

Dall’estratto riportato si nota che la Corte di Cassazione ha cura di specificare che il risarcimento mediante tale tabella attiene solo al danno biologico, dovendosi infatti applicare l’aumento percentuale di tali valori (fino ad un massimo del 20%) previsto dal medesimo art. 139 C.d.A. per la quantificazione del danno. morale.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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