Il ricorrente adiva la Corte di Cassazione lamentandosi della mancata applicazione, da parte del giudice di merito, della Tabella Unica Nazionale delle micropermanenti (1-9%) nella quantificazione del danno biologico in materia di responsabilità civile auto.
La Corte, con la sentenza del 3 aprile 2025 n. 8867, ritiene fondato il motivo, affermando che “l’art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Questa disciplina, secondo l’interpretazione che ne ha dato questa Corte, in quanto non attinente alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica ai giudizi in corso ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore. Si richiama a tal proposito quanto già affermato da Cass., 3, n. 25274 del 10/11/2020 secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l’art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall’art. 1 L. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest’ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale“.
Dall’estratto riportato si nota che la Corte di Cassazione ha cura di specificare che il risarcimento mediante tale tabella attiene solo al danno biologico, dovendosi infatti applicare l’aumento percentuale di tali valori (fino ad un massimo del 20%) previsto dal medesimo art. 139 C.d.A. per la quantificazione del danno. morale.