La responsabilità professionale e distinzione tra il concetto di causalità e quello di imputazione

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Costituisce oramai principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui anche in caso di responsabilità contrattuale il regime di distribuzione dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. fa gravare sull’attore la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento e sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento (o dell’esattezza dello stesso) (Cass. Sez. 6 – 3, n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 – 01). In materia di responsabilità professionale che tali principi sono stati affermati dalla nota decisione n. 18392 del 2017 .

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 aprile 2025 n. 9721, precisa che: “riguardo all’onere della prova (anche) quando è dedotta una responsabilità contrattuale per inesatto adempimento, grava sul danneggiato dimostrare il nesso di causalità, tra evento dannoso e la condotta anche omissiva del contraente. Spetta, invece, a quest’ultimo dimostrare (ma solo dopo la dimostrazione del nesso causale da parte dell’attore) che l’esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. La decisione citata (Cass. Civ. n. 18392/17) descrive il doppio ciclo causale. Il primo, che consiste nella dimostrazione del nesso eziologico ed è a carico dell’attore danneggiato; il secondo, che individua l’onere probatorio a carico del presunto inadempiente, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la condotta del convenuto e l’evento dannoso. L’evento di danno è comune ad ogni ipotesi di responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. Esiste, quindi, un “tronco comune” delle azioni di danno, in cui gli oneri di prova del danneggiato sono uguali. Sia nella responsabilità contrattuale, che in quella extracontrattuale, l’attore deve provare il nesso causale. Principio poi ribadito dalle dieci sentenze del cd “progetto sanità”. In particolare, le due sentenze gemelle, nn. 28991-2 del 2019 ribadiscono il principio che, nel caso di responsabilità contrattuale, il danneggiato deve provare il nesso di causalità tra il danno e la condotta del contraente, anche a mezzo di presunzioni. Sotto tale profilo occorre distinguere il concetto di causalità che è criterio oggettivo, dal concetto di imputazione, che riguarda invece la colpa e che è soggettivo. Infatti, la causalità attiene alla relazione probabilistica, svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva (cioè alla imputazione), tra condotta del contraente ed evento di danno. Ma la causalità attiene, anche, al rapporto tra evento di danno e conseguenze risarcibili. Mentre non riguarda la colpa e comunque l’elemento soggetto“.

La Corte precisa inoltre che: “il principio secondo cui anche la responsabilità contrattuale richiede la prova del nesso causale costituisce un effetto dell’interpretazione del primo comma dell’articolo 1227 c.c. che disciplina il fenomeno della causalità materiale, rispetto un danno evento, occupandosi del concorso del fatto colposo del creditore. L’art. 1227 c.c, applicabile anche alla responsabilità contrattuale, si occupa dell’apporto di terzi elementi esterni alla condotta di chi è obbligato e richiede una verifica sulla rilevanza della causalità e cioè sulla relazione probabilistica tra condotta ed evento di danno, per acclarare l’esistenza di eventuali fattori estranei, costituiti dalla condotta di un terzo o dalla condotta del danneggiato“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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