La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 aprile 2025 n. 9957, rammenta che: “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell’ambito di quel processo, le quali – a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell’illecito civile attribuito all’ex imputato, ora convenuto.
La libera valutabilità da parte del giudice civile delle prove assunte nel precedente processo penale è stata riconosciuta da questa Corte anche nell’ipotesi in cui il processo penale si sia svolto tra parti diverse (ex aliis, Cass. 19/07/2019, n. 19521; Cass. 31/10/2023, n. 30298) e, con riguardo alle sentenze, anche a quella – c.d. sentenza di patteggiamento – di cui una norma espressa proclama la formale inefficacia agli effetti civili (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.), la quale, pur non costituendo prova (atipica) piena, può comunque essere apprezzata come elemento di prova in sede civile (Cass. 7/11/2023, n. 31010; Cass. 31/01/2024, n. 2897); ciò in quanto, da un lato, con riguardo ai poteri del giudice civile, fondati sul principio del libero convincimento, al giudice medesimo non può reputarsi precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell’assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr. Cass. 7/11/2023, n. 31010, cit.); dall’altro lato, con riguardo ai diritti delle parti, non viene inficiata la possibilità di esercitare in modo pieno il diritto al contraddittorio sulla formazione della prova nelle forme consentite dal giudizio civile in relazione alle prove documentali precostituite dedotte nello stesso sia, sul piano sostanziale, contestando, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale, sia, sul piano formale, deducendo l’irritualità o la tardività della produzione (cfr. Cass. 31/01/2024, n. 2897, cit., in motiv.; Cass. 31/05/2024, n. 15290, in motiv.; Cass. 7/06/2024, n. 16002, in motiv.).