Il corretto metodo di imputazione degli acconti ricevuti

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La Corte di merito aveva liquidato la somma del risarcimento, specificando trattarsi già di somme “all’attualità” e riconoscendo anche gli interessi compensativi secondo i criteri fissati da Cass. Sez. U. n. 1712 del 1995. Quindi si era limitata a stabilire che andavano detratti gli importi già versati nel corso del precedente giudizio. Non avendo specificato le modalità di calcolo, tale statuizione non poteva che essere interpretata nel senso di legittimare una mera aritmetica sottrazione, dall’importo risarcitorio liquidato “all’attualità” e quindi rivalutato, dell’importo o degli importi nominali degli acconti, senza tener conto delle date in cui essi sono intervenuti e del loro effettivo valore monetario, così in definitiva contrapponendo valori non omogenei.

La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 28 aprile 2025 n. 11172, rileva la violazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che ribadisce, “secondo cui nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento “va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:

a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto (devalutandoli entrambi alla data dell’illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);

b) detrarre l’acconto dal credito;

c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: sull’intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (v. ex multis Cass. n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854; n. 16027 del 18/05/2022, Rv. 664900-01; n. 23927 del 07/08/2023, Rv. 668474-01)

Pur consapevole del differente orientamento da parte della Corte di Cassazione in ordine alla presunta non applicabilità dell’art. 1194 c.c.(implicitamente confermata anche dalla presente decisione), si rammenta comunque una precedente posizione della medesima Corte (Cass. Civ. 23 febbraio 2005 n. 3748), secondo la quale l’art.1194 c.c “contempla un’ipotesi di pagamento parziale, essendo il debito, avente per oggetto il capitale e gli interessi, un debito unico, come risulta dall’art.1208 n.3 C.c. La norma fa dunque riferimento al caso in cui il creditore accetta un pagamento parziale che potrebbe legittimamente rifiutare, ed è a favore del medesimo creditore il quale, se fosse costretto a subire anche la diversa imputazione operata dal debitore, perderebbe il beneficio dell’ulteriore fruttificazione del proprio capitale. Ciò premesso, nessuna valida ragione può indurre a rinvenire il presupposto applicativo della norma nella contemporanea liquidità del credito per capitale e del credito per accessori, sia perché nulla di simile si arguisce dalla lettera della disposizione, la quale non prescrive quel speciale requisito; sia perché, essendo la stessa, come si è detto, posta a tutela dell’interesse del creditore, non si vede perché questi, solo perché il suo credito risarcitorio è, per definizione, e non per sua colpa, illiquido fino alla sentenza che lo traduce in credito pecuniario, dovrebbe trovarsi svantaggiato rispetto al creditore di una somma immediatamente liquida, tanto per il capitale quanto per gli accessori. Del resto, a conferma dell’applicabilità dell’art.1194 C.c., dettato per i debiti fruttiferi, anche il debito risarcitorio è per natura fruttifero, a decorrere dal dì del fatto dannoso, a prescindere dalla mora e dalla liquidità; ed anzi, nell’illecito aquiliano, gli interessi, definiti perciò compensativi, assurgono a componente del debito, destinati come sono a compensare il creditore danneggiato del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione. L’unica differenza, non decisiva, rispetto al caso ordinario del debito liquido per capitale e accessori, è che l’imputazione sarà rinviata al momento in cui sarà nota la somma definitivamente liquidata, e, con essa, sarà possibile il calcolo esatto dell’eventuale residuo dovuto”.

La questione dovrebbe essere affrontata in maniera più approfondita?

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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