La Corte di Cassazione, con la sentenza del 4 aprile 2025 n. 8935, precisa che, secondo un consolidato principio di diritto (cfr., tra le altre, Cass. n. 15736/2022, Cass. n 1687/1969, n. 2947/1973; n 1274/1979 e n 564/2005, oltre che le SU n. 13902/13), “il giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d’accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso. Infatti, allorquando si prende in esame la colpa dell’autore del danno, si prende, per ciò stesso, in considerazione anche la colpa eventuale del danneggiato, in quanto le colpe dei due soggetti si fronteggiano e la gravità della colpa dell’uno va posta in correlazione con la gravità della colpa dell’altro, al fine di accertare l’entità dell’efficienza causale del fatto colposo del debitore dell’indennizzo. Tuttavia, il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere di proporre appello per tale omissione, dato che la rilevabilità d’ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo“.
Con altra sentenza emessa sempre in data 4 aprile 2025 n.8944, la Corte ha dato continuità al consolidato principio di diritto secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass., 3, n. 33483 del 19/12/2024; Cass. 3, n. 7479 del 20/3/2020; Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014)”