L’azione recuperatoria del Fondo di Garanzia

studio legale palisi risarcimento

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 11 aprile 2025 n 9491, rammenta che le Sezioni Unite (cfr. decisione n. 21514 del 7 luglio 2022), risolvendo il contrasto prima esistente in giurisprudenza e anche in dottrina circa la natura e gli effetti dell’azione recuperatoria prevista, in favore della impresa designata dal F.G.V.S., dal primo comma dell’art. 292 cod. ass., afferma che:

l’azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell’azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall’impresa designata dal Fondo nell’interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell’azione di cui al primo comma dell’art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell’impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. L’atipicità del vincolo solidale esistente tra l’obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell’impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima – in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall’obbligatorietà dell’assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto – comporta che l’impresa designata può agire per il recupero dell’intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell’art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005). Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell’ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo), l’impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all’obbligo assicurativo) l’intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l’art. 1299 né l’art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l’altro è tenuto per l’intero.

Pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall’intervento del Fondo natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell’impronta solidaristica che caratterizza l’obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l’azione in esame, l’accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l’oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso all’esame, la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, contrariamente all’assunto dei ricorrenti e diversamente da quanto affermato da questa Corte, in sede di regolamento di competenza, con l’ordinanza 23/07/2010, n. 17467. Tale pronuncia si colloca espressamente, infatti, nel filone interpretativo non condiviso, come sopra evidenziato, da queste Sezioni Unite – secondo cui l’azione di regresso in discorso si concreta nell’esercizio da parte dell’impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, diritto che risulta attribuito dalla legge a detta impresa sulla base di una surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203 c.p.c., n. 5.

Inoltre, proprio per le ragioni già dette, la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come dai medesimi sostenuti, bensì, come già ritenuto dalla Corte di appello, ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente, che non risulta dal ricorso, essere stato ritualmente, come tale, contestato. Ben può, altresì, essere eventualmente eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dall’impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall’impresa designata. Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato“.

Emerge con nettezza quindi l’affermazione di principio secondo cui: “l‘azione recuperatoria ex art. 292, primo comma, cod. ass. non richiede la contestuale domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, tema che semmai è affidato all’onere del convenuto di introdurre in giudizio quale eccezione volta a paralizzare la domanda, costituendo pur sempre quella responsabilità presupposto (ma non oggetto) della domanda. Ne discende che infondatamente la Corte di merito, confermando sul punto la valutazione del primo giudice, ha ritenuto carenti le allegazioni assertive contenute nella domanda introduttiva sol perché in essa non si dava alcun conto della dinamica del sinistro e delle ragioni per le quali se ne assumeva la responsabilità del convenuto, trattandosi di contenuto non necessario della domanda ed essendo per essa piuttosto necessarie e sufficienti le allegazioni relative alla esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all’avvenuto pagamento dell’importo risarcitorio, contenuto la cui presenza nell’atto introduttivo è, nella specie, espressamente attestata nella sentenza impugnata

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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