La Corte di Cassazione, con la sentenza del 7 maggio 2025 n. 12109, ribadisce che: “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di “risarcimento diretto” di cui all’art. 149 cod. ass. promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma terzo, cod. ass. (v. Cass., 20 settembre 2017, n. 21896; 8 aprile 2020, n. 7755; 22 novembre 2016, n. 23706). Detto litisconsorzio, tra il responsabile del danno e l’assicuratore della R.C.A. del soggetto danneggiato, a seguito dell’interpretazione resa dal diritto vivente, è diretto a rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al primo al pari di quanto previsto nell’ipotesi di azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass.“

Il reale contenuto dell’obbligo di permettere l’accesso esistente in capo alla compagnia di assicurazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 12 maggio 2025 n.12605, riepiloga