A seguito di un sinistro stradale il danneggiato conveniva, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., dinanzi al Giudice di Pace di Tortona, la propria compagnia di assicurazione ed il responsabile civile (conducente dell’altro veicolo), chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di quest’ultimo, la condanna dell’indicata compagnia al risarcimento dei danni subìti. Il Giudice di Pace di Tortona condannava i convenuti al pagamento solidale del risarcimento dei danni. Il Tribunale di Alessandria, sulla premessa che anche il procedimento ex art. 149 cod. ass. prevedeva quale litisconsorte necessario il responsabile del danno, al fine di renderne opponibile la pronuncia, osservò che la sentenza impugnata non aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poiché nell’accogliere la domanda il giudice pronuncia sulle conseguenze che ne derivano anche se non espressamente richieste, sì che correttamente il Giudice di Pace aveva esteso la sua pronuncia nei confronti del litisconsorte necessario chiamato in giudizio. Aggiunse il Tribunale che l’atto di citazione aveva un contenuto tale da permettere di ritenere proposta, sia pure implicitamente, domanda di condanna al risarcimento del danno “nei confronti del proprietario del veicolo antagonista”. ll Tribunale dopo aver esaminato, alla luce di Cass. 20 settembre 2017, n. 21896 e Cass. 8 aprile 2020, n. 7755, i caratteri del procedimento previsto dall’art. 149 cod. ass. e del litisconsorzio, ivi previsto, tra il responsabile del danno e l’assicuratore della R.C.A. del soggetto danneggiato, al fine di rafforzare la posizione processuale di quest’ultimo, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al primo al pari di quanto previsto nell’ipotesi di azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass., ha ritenuto che, sebbene l’attore in primo grado avesse proposto esplicitamente la domanda di condanna nei confronti del suo assicuratore, ma non anche verso il proprietario del veicolo antagonista, “l’estensione dell’accertamento della responsabilità in capo al proprietario del veicolo, in un giudizio proposto ai sensi degli artt. 144-148 o, indifferentemente, ex art.149 D.Lgs. 209/05, deriva direttamente dalla legge che impone il litisconsorzio (atipico) (…), con la conseguenza che, ove il litisconsorte sia regolarmente citato, la sentenza esplica certamente i suoi effetti anche nei suoi confronti” Di qui, il richiamo del principio di diritto enunciato da Cass. 17 marzo 1998, n. 2848, secondo cui “Non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo la domanda, pronuncia anche sulle conseguenze che ne derivano secondo l’ordinamento, pur se non espressamente richieste, perché la domanda giudiziale è volta a raggiungere uno scopo pratico“.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 maggio 2025 n. 115143, esprime giudizio negativo in ordine a a tale decisione. Per far questo precisa preliminarmente che: “Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (v. Cass., sez. I, 11 aprile 2018, n. 9002; sez. II, 21 marzo 2019, n. 8048; sez. III, 14 settembre 2015, n. 18868), nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda. Detto principio, invece, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante (v. Cass., sez. lav., 19 giugno 2004, n. 11455; 11 novembre 2003, n. 18991)“.
A fronte di ciò, il Collegio ritiene che erroneamente il Tribunale non ha rilevato il vizio di ultrapetizione commesso dal giudice del primo grado, il quale, nel pronunciare sentenza di condanna anche nei confronti del responsabile civile (mentre l’attore aveva richiesto il solo accertamento della responsabilità di questi): “ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione sostituendo i fatti costitutivi della pretesa ed emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), nemmeno implicitamente o virtualmente compreso nella domanda. 3.2. Infatti, la disposta condanna non risponde al principio di utilità della domanda, in quanto non rientra tra le conseguenze che derivano dall’azione ex art. 149, comma sesto, cod. ass., che infatti non la contempla (“… il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.”), ma, sia pur effetto dell’interpretazione resa dal diritto vivente (v. Cass. 21896/2017, cit.; 7755/2020, a cui adde, Cass. 22 novembre 2016, n. 23706), si limita a prevedere la partecipazione quale litisconsorte necessario del responsabile civile, ai fini dell’opponibilità dell’accertamento nei suoi confronti da parte dell’assicuratore della R.C.A. dell’attore. Detto effetto normativamente previsto dalla disciplina in materia di “procedura di risarcimento diretto” è affatto diverso da quello della condanna connesso all’azione ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., che costituiva il presupposto della pretesa esercitata dall’attore ma nei limiti dell’accertamento della responsabilità. In altri termini, il fondamento legale dell’accollo a carico dell’assicuratore del danneggiato del debito gravante sul responsabile e del suo assicuratore è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all’azione ex art. 2054, comma terzo, cod. civ. Quest’ultima azione è ben diversa da quella esercitata ai sensi dell’art. 149 cod. ass. nei confronti dell’assicuratore del soggetto danneggiato, contemplante un meccanismo analogo a quello previsto dall’azione diretta ex art. 144, comma terzo, cod. ass. (v., sempre, Cass. 21896/2017 cit.; 7755/2020 cit.). Come evidenziato da questa Corte, nella struttura complessa dell’azione diretta la funzione di presupposto necessario “è svolta… dal solo accertamento della responsabilità nell’an e nel quantum del responsabile ai sensi dell’art. 2054 comma 3 c.c.. Non assume, invece, funzione di presupposto la richiesta di condanna del responsabile, che, sulla base di tale accertamento, bene il danneggiato avrebbe diritto di svolgere in forza di detta norma”. Sebbene normalmente il danneggiato, nell’esercitare l’azione diretta contro l’assicuratore, proponga anche una domanda di condanna nei confronti del responsabile: “In questo caso, tuttavia, tale petitum non fa parte della struttura complessa dell’azione diretta…, ma trae titolo esclusivamente dalla norma del terzo comma dell’art. 2054 c.c. In altri termini, se è vero che, quando il responsabile esercita l’azione diretta deve necessariamente chiedere l’accertamento concernente l’azione di cui all’art. 2054 comma 3 c.c., perché esso fa parte dell’oggetto dell’azione diretta, è vero, altresì, che, allorquando, invece, il danneggiato, nell’esercitare l’azione contro l’assicuratore, chieda anche la condanna del responsabile, si verifica un cumulo oggettivo che fuoriesce dai limiti di quello che… connota l’azione diretta, onde deve ritenersi che sia svolta non solo l’azione diretta…, ma anche nella sua integralità l’azione ai sensi del suddetto comma 3, che nel quadro dell’azione diretta dovrebbe essere svolta solo con la richiesta della tutela di accertamento. La domanda ai sensi dell’art. 2054 comma 3 c.c., svolta nella sua integralità e quella inerente all’azione diretta presentano parziale coincidenza di causa petendi e di petitum. La parziale coincidenza della causa petendi concerne la fattispecie costitutiva dell’accertamento della responsabilità dell’assicurato responsabile. Quella relativa al petitum concerne soltanto la richiesta di tale accertamento” (v. Cass., sez. III, 28 maggio 2007, n. 12376, non massimata, ma espressamente in motivazione).
Analogamente, nel caso di specie l’attore convenne il responsabile del danno ed il proprio assicuratore, chiedendo come consentito e presupposto dall’art. 149 cod. ass. (v. Cass. 16 febbraio 2023, n. 4994), l’accertamento della responsabilità del primo e la condanna del proprio assicuratore, ma non anche quella del responsabile del danno. Non avendo svolto tale domanda, e non essendo la condanna del responsabile del danno contemplata dall’azione in questione, in quanto poggiante su quella ex art. 2054, comma terzo, cod. civ., essa non rientrava tra le conseguenze dell’azione esercitata e, quindi, non sarebbe stato possibile disporla in quanto non compresa tra le conseguenze dell’ordinamento“.