La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa in data 12 maggio 2025 n.12605, riepiloga sistematicamente l’istituto dell’accesso ed in generale l’obbligo di trasparenza e correttezza, imposto alle imprese assicuratrici, a beneficio degli utenti.
A tale effetto richiama l’art. 146, comma primo, C.d.A. (“1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso
agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti“) nonché il D.M. n. 191 del 2008 (“Disciplina del diritto di accesso dei contraenti e dei danneggiati agli atti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private“) ed in particolare l’art. 2 (“ 1. I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti nei confronti delle imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. 2. Sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi: a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti; b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti; c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro; d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni; e) le perizie dei danni materiali; f) le perizie medico-legali relative al richiedente; g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate; h) le quietanze di liquidazione” (omissis) 4. Fatto salvo quanto disposto per l’accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al presente articolo, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente“).
Il Collegio rileva che: “il raffronto tra l’art. 146 cod. ass. ed il suo dettaglio attuativo, contenuto nell’ art. 2 da ultimo citato, consente quindi di rilevare: a) che il primo comma della nuova disposizione configura il diritto di accesso “relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni”, dunque in maniera più specifica ed ampia rispetto allo stringato tenore dell’art. 146 cod. ass., ove si fa riferimento all’accesso agli atti “conclusivi” del procedimento di valutazione e liquidazione del danno, ed in maniera tale da ricomprendere, nell’oggetto del diritto di accesso, tutti gli atti istruttori sulla base dei quali la compagnia assicurativa perviene a formulare o a denegare una offerta di indennizzo al danneggiato; b) che il capoverso dell’art. 2 dapprima afferma, in maniera esplicita ed inequivocabile, l’estensione dell’accessibilità all’intero fascicolo del sinistro e poi contiene un elenco di atti, “contenuti” nel fascicolo, in relazione ai quali l’esercizio del diritto è da ritenersi ammissibile, purché si riferiscano alla parte istante. Da ultimo, l’art. 9, comma primo, del D.P.R. n. 254/2006 – “Regolamento sul regime di indennizzo diretto”, più ampiamente, dispone: “l’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A”. La disposizione attiene allo speciale regime di indennizzo o risarcimento diretto, introdotto dal D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, e disciplinata dall’art. 149 cod. ass., e prevede che, in caso di sinistro stradale di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, ed in presenza di ulteriori determinate condizioni, il danneggiato possa chiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa piuttosto che a quella del responsabile del sinistro; è dunque la compagnia del danneggiato che gestisce ed eventualmente liquida il sinistro, ferma la successiva regolazione dei rapporti con la compagnia assicurativa del responsabile civile, della quale è mandataria.
Come si evince dalla sua formulazione letterale nonché, a livello sistematico, dalla sua correlazione con la ratio della procedura, introdotta dal legislatore al precipuo fine di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del danneggiato, la norma citata individua gli obblighi a carico della compagnia assicurativa in maniera molto ampia e pregnante, come si desume dell’utilizzo dagli aggettivi “ogni”, “migliore”, “piena”, in relazione, rispettivamente, alla “assistenza”, alla “prestazione”, ed infine alla “realizzazione” del diritto al risarcimento del danno ovvero all’indennizzo. Autorevole dottrina ha specificato che in forza di tale norma, che si inserisce nella più ampia disciplina dell’indennizzo diretto, la compagnia assicurativa che gestisce il sinistro diventa un vero e proprio consulente (gratuito) del danneggiato e, in tale veste, è gravata da obblighi di assistenza tecnica ed informativa tali rendere edotto il danneggiato su tutte le caratteristiche dell’obbligazione risarcitoria, sui possibili rischi od incertezze di un’eventuale lite giudiziaria, e dunque, in ultima analisi, su tutti gli sviluppi dell’iter istruttorio liquidativo. Non deve tuttavia sfuggire all’interprete che siffatti obblighi di assistenza in favore del danneggiato sono normativamente previsti soltanto in riferimento alla speciale procedura di valutazione e di liquidazione del danno per l’indennizzo o risarcimento diretto ex art. 149 cod. ass. Pertanto, la disciplina dell’accesso posta dall’art. 9 D.P.R. 254/2006 è diversa dalla disciplina “generale” di cui agli artt. 146 e ss. cod. ass., nel combinato disposto con l’art. 2 D.M. 191/2008 (che si riferiscono alla corrente ipotesi di azione diretta del danneggiato “nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”, ai sensi dell’art. 144 cod. ass.), e – solo ove carente – viene da questa disciplina generale ad essere integrata“.
Così ricostruito il contesto normativo, proprio in virtù del raffronto tra il combinato disposto dell’art. 146 cod. ass. e dell’art. 2 D.M. 191/2008, da un lato, e dell’art. 9 D.P.R. 254/2006, dall’altro, la Corte afferma che: “solo nel regime di indennizzo diretto la compagnia assicurativa dello stesso danneggiato, che pure gestisce il sinistro quale mandataria dell’assicurazione del responsabile civile, a fronte del pagamento del premio, è tenuta ad ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno. Nel regime generale ex art. 144 cod. ass., invece, il diritto di accesso del danneggiato, disciplinato dall’art. 146 cod. ass. e dall’art. 2D.M. 191/2008, non può che avere ad oggetto tutti e soltanto quegli atti che siano già presenti nel fascicolo del sinistro, e dunque gli atti istruttori che la compagnia abbia già esperito ed abbia ritenuto sufficiente esperire al fine di accogliere ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo al danneggiato. Non sussistono, infatti, in questo caso, a differenza che nella procedura di indennizzo o risarcimento diretto, quelle pregnanti ragioni, più sopra esposte, in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato, e non si può estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti per offrire o denegare l’indennizzo assicurativo. Va infatti ribadito che, mentre la specifica disciplina relativa alla procedura di indennizzo o risarcimento diretto è fondata su una precisa ratio legis di snellimento della procedura, a tutto vantaggio del danneggiato, la disciplina generale garantisce al danneggiato il diritto di accesso a quegli atti, necessari e sufficienti, che la compagnia assicurativa svolge al fine di poter motivare, secondo diligenza, buona fede e correttezza, il diniego dell’indennizzo. Non è pertanto possibile desumere, non solo in via di interpretazione letterale, ma anche, e soprattutto, in via di interpretazione sistematica, né dall’art. 146 cod. ass. né dall’art. 2 del D.M. attuativo alcun obbligo per l’assicuratore di espletare tutte le perizie sui danni materiali a semplice richiesta del danneggiato“.
Nella sentenza si precisa infatti che: “al di fuori della procedura di indennizzo o risarcimento diretto, che pone precisi obblighi, rispetto ai quali soltanto può effettivamente essere configurato un inadempimento della compagnia assicurativa, non è possibile affermare in linea generale che all’actio ad exhibendum esercitata dal danneggiato corrisponda l’obbligo di adempiere, da parte della compagnia assicurativa, nei termini così estesi che l’allora attrice, oggi resistente, ha preteso, e che contrastano con il suindicato principio di diritto. La tutela del danneggiato potrà declinarsi, sotto il profilo amministrativo, mediante il reclamo all’Istituto di Vigilanza, in caso di diniego o severa limitazione dell’accesso (v. art. 6 D.M. 191/2008), mentre, nel caso in cui la compagnia assicurativa dovesse pervenire a negare l’indennizzo in difetto di quegli atti di istruzione che, secondo diligenza, buona fede e correttezza, avrebbe invece dovuto porre in essere per una corretta valutazione del sinistro, l’interesse del danneggiato non sarà più rivolto ad obbligare, astrattamente invocando un diritto di accesso che si pretende illimitato, la compagnia ad eseguire o ad acquisire atti di istruzione del sinistro, ma sarà, piuttosto e più precisamente, rivolto alla instaurazione di una causa in cui, a fronte della assenza o apparenza di motivazione dell’assicuratore circa il diniego di indennizzo, ne venga richiesta, previo accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo stesso, la conseguente condanna al pagamento del dovuto“.
Stante la diversità della disciplina di cui all’art. 146 cod. ass. ed all’art. 2 D.M. 191/2008 (che oltretutto espressamente ammette l’accesso soltanto agli atti “contenuti” nel fascicolo del sinistro e che si riferiscano alla parte istante) con quella posta dall’art. 9 del D.P.R. 254/2006 in tema di indennizzo diretto, il Collegio formula il seguente principio di diritto: “il diritto di accesso di cui agli artt. 146 cod. ass. e 2 D.M. 191/2008 va limitato a tutti gli atti – che la compagnia di assicurazione abbia già esperito ed abbia ritenuto necessari e sufficienti esperire al fine di offrire ovvero di denegare, in sede stragiudiziale, l’indennizzo – e che dunque siano già in possesso dell’assicurazione e già contenuti nel fascicolo del sinistro, senza che la compagnia assicurativa debba essere ritenuta obbligata né ad eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né ad acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi“.
Ed ora …. apriti sesamo!