La Corte di Cassazione, con la sentenza dell’8 maggio 2025 n. 12237, censura la decisione della Corte di merito, in ordine al rigetto della richiesta personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero rileva che la decisione impugnata incorre nel vizio denunciato con riferimento al parametro di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c. poiché: “il giudice d’appello si è si limitato al mero recepimento delle prospettazioni censorie della ASP e non ha compiuto un’autonoma disamina delle allegazioni fattuali, adeguatamente rappresentate sin dal primo grado di giudizio e suscettibili di essere valutate al fine di giungere alla richiesta personalizzazione del danno e segnatamente delle allegazioni e documentazioni attinenti alla costante attività convegnistica e di divulgazione scientifica svolta dal Ge.Fr. in relazione alle materie di sua competenza e in parallelo alla propria primaria attività di medico, in modo ampio, prolungato nel tempo, peculiare rispetto alla generalità degli individui svolgenti analoghe attività professionali, e come tali suscettibili di apprezzamento sotto il profilo della particolare afflittività per l’esplicazione della sua personalità delle limitazioni conseguenza permanente della caduta“.
In ordine alla personalizzazione del danno, la Corte richiama la propria giurisprudenza (a partire da Cass n. 23778 del 07/11/2014 Rv. 633405 – 01 e più di recente Cass. n. 5865 del 04/03/2021 Rv. 660926 – 01) che: “ne impone il riconoscimento quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate) per il danneggiato quali, nel caso di specie, quelle di prosecuzione dell’attività scientifico divulgativa e convegnistica in campo medico chirurgico“.