Perdita di chances o causa del decesso?

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2025 n. 11881, nel rilevare la contraddittorietà della decisione della Corte di Appello di Firenze, nuovamente precisa la distinzione tra mera perdita di chances e causa di morte, rilevando che:”si può discorrere di perdita di chance allorché strutturalmente l’illecito prefigurato presenti un nesso causale certo ed un evento di danno incerto, e non anche quando, come nella fattispecie, si sia al cospetto di un nesso causale incerto (da accertare in termini di maggior probabilità che non) e di un evento di danno certo (Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass. 7/11/2022, n. 32639; Cass.25/06/2024, n. 17507). Nel caso in esame, infatti, si trattava di accertare sul piano probabilistico se le mancanze dei sanitari avevano causato (eventualmente per il 60%, ove fosse stato ritenuto che il tempestivo impianto di un catetere non provvisorio avrebbe ridotto il rischio del 40 per cento) la situazione infettiva che aveva poi condotto all’exitus la paziente. Al riguardo, la sentenza impugnata, da un canto, nel momento in cui – sulla base delle affermazioni surricordate – riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sembra suppore l’esito positivo di tale accertamento; dall’altro, nel momento in cui afferma che “non sussistono elementi che possano confermare che l’utilizzo di un catetere tunnellizzato avrebbe prevenuto la sepsi”, sembra supporne l’esito negativo, peraltro raggiunto sulla base dell’accoglimento di una diversa regola di funzione della causalità, basata non sull’accertamento probabilistico ma sulla ragionevole certezza. Stante tale insanabile contraddizione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento dei motivi in esame e in relazione ad essi, con rinvio alla Corte fiorentina, in diversa composizione, perché corredi il proprio accertamento di merito di coerente motivazione, chiarendo se le mancanze riscontrate a carico dei sanitari dei due enti convenuti abbiano o meno cagionato, sulla base del criterio probabilistico, il decesso, provvedendo, in caso di esito positivo di tale accertamento, alla liquidazione delle conseguenze pregiudizievoli derivatene, movendo dal presupposto che, al di là della formale evocazione, nella sostanza non è stata proposta una domanda risarcitoria per perdita di chance ma una domanda risarcitoria delle conseguenze dannose di un evento lesivo certo, di cui deve essere accertata la causa

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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