La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2025 n. 11881, nel rilevare la contraddittorietà della decisione della Corte di Appello di Firenze, nuovamente precisa la distinzione tra mera perdita di chances e causa di morte, rilevando che:”si può discorrere di perdita di chance allorché strutturalmente l’illecito prefigurato presenti un nesso causale certo ed un evento di danno incerto, e non anche quando, come nella fattispecie, si sia al cospetto di un nesso causale incerto (da accertare in termini di maggior probabilità che non) e di un evento di danno certo (Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass. 7/11/2022, n. 32639; Cass.25/06/2024, n. 17507). Nel caso in esame, infatti, si trattava di accertare sul piano probabilistico se le mancanze dei sanitari avevano causato (eventualmente per il 60%, ove fosse stato ritenuto che il tempestivo impianto di un catetere non provvisorio avrebbe ridotto il rischio del 40 per cento) la situazione infettiva che aveva poi condotto all’exitus la paziente. Al riguardo, la sentenza impugnata, da un canto, nel momento in cui – sulla base delle affermazioni surricordate – riconosce il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, sembra suppore l’esito positivo di tale accertamento; dall’altro, nel momento in cui afferma che “non sussistono elementi che possano confermare che l’utilizzo di un catetere tunnellizzato avrebbe prevenuto la sepsi”, sembra supporne l’esito negativo, peraltro raggiunto sulla base dell’accoglimento di una diversa regola di funzione della causalità, basata non sull’accertamento probabilistico ma sulla ragionevole certezza. Stante tale insanabile contraddizione, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento dei motivi in esame e in relazione ad essi, con rinvio alla Corte fiorentina, in diversa composizione, perché corredi il proprio accertamento di merito di coerente motivazione, chiarendo se le mancanze riscontrate a carico dei sanitari dei due enti convenuti abbiano o meno cagionato, sulla base del criterio probabilistico, il decesso, provvedendo, in caso di esito positivo di tale accertamento, alla liquidazione delle conseguenze pregiudizievoli derivatene, movendo dal presupposto che, al di là della formale evocazione, nella sostanza non è stata proposta una domanda risarcitoria per perdita di chance ma una domanda risarcitoria delle conseguenze dannose di un evento lesivo certo, di cui deve essere accertata la causa“

L’individuazione del termine iniziale per il decorso della prescrizione nelle assicurazioni contro gli infortuni
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2025 n. 11899, afferma che: