La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 maggio 2025 n. 11899, afferma che: “nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, la prescrizione del diritto all’indennizzo dovuto per il caso di postumi permanenti decorre dal giorno del consolidamento dei postumi, a nulla rilevando che in futuro essi potranno essere eliminati o ridotti con un apposito intervento“. Il ricorrente aveva sostenuto che, sebbene alla data del 2.1.2010 i sanitari avevano certificato la guarigione clinica dell’infortunato, tuttavia contestualmente avevano consigliato un intervento chirurgico correttivo, cui il paziente si era sottoposto il successivo 1.10.2011: fino a tale data, pertanto -secondo la prospettazione difensiva- i postumi dell’infortunio si sarebbero dovuto considerare non permanenti e non immutabili. La Corte nel rigettare il ricorso precisa che: “il ricorrente confonde il concetto di postumi non permanenti con quello di postumi emendabili. Così, ad es., una deviazione del setto nasale è emendabile con un intervento di rinosettoplastica, ma ciò non toglie che una volta avvenuta la guarigione clinica essa costituisca una invalidità permanente, a nulla rilevando che possa essere corretta chirurgicamente. La tesi sostenuta dal ricorrente condurrebbe al paradossale effetto di far decorrere la prescrizione, quando l’infortunio sia emendabile con interventi d’elezione, dalle scelte del creditore. Una interpretazione incoerente con la ratio dell’istituto della prescrizione, che è di ordine pubblico e certezza del diritto“.

Abusiva la previsione “unilaterale” di deroga pattizia della giurisdizione
ll Giudice di Pace di Venezia, con la sentenza n. 844/2019, rigettava l’opposizione di RYANAIR