ll Giudice di Pace di Venezia, con la sentenza n. 844/2019, rigettava l’opposizione di RYANAIR DAC, al decreto n. 883/2017 con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 250,00 in favore di un passeggero per il ritardo del volo Venezia – Lamezia Terme, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 261/2004. Il Tribunale di Venezia, all’esito del giudizio di appello promosso da RYANAIR DAC, con la sentenza n. 1198/2020 dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese, revocando il decreto ingiuntivo n. 883/2017.
Il ricorso, presentato dal passeggero alla Corte di Cassazione, censura la valutazione, resa dal Tribunale di Venezia, di validità ed efficacia della clausola 2.4 delle condizioni generali del contratto di trasporto prevedente la deroga pattizia della giurisdizione in favore dei tribunali irlandesi. Lamenta infatti il carattere abusivo della stessa, giusta la pronunzia Corte Giust. 18/11/2020, C-519/19, ove si è affermata essere tale la clausola che, inserita in un contratto concluso tra un consumatore (passeggero aereo) e un professionista (il vettore aereo), senza essere stata oggetto di negoziato individuale, attribuisce la competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18 maggio 2025 n. 13191, accoglie il motivo, considerandolo fondato, rilevando che sulla base del Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, la Corte Giust. 18/11/2020, C-519/19 ha affermato essere vessatoria la clausola 2.4. delle Condizioni generali di trasporto di RYANAIR DAC. I passaggi argomentativi di tale sentenza sono così riassumibili: “a) il fatto che il contratto sia stato stipulato on line – circostanza rilevante anche nel caso di specie – non rende di per sé nulla la clausola di deroga della giurisdizione, sempreché siano rispettati i requisiti della conservazione del testo nel quale la clausola è contenuta; b) è necessario, però, che il giudice accerti in limine litis se la clausola attributiva di competenza giurisdizionale sia stata oggetto di accordo tra le parti, nel rispetto delle forme richieste dall’art. 25, § 1, del Regolamento n. 1215/2012; pertanto, nel caso di specie, la validità della clausola è stata esaminata alla luce del diritto irlandese, interpretato conformemente al diritto unionale e, in particolare, alla dir. 93/13 che costituisce normativa generale a tutela dei consumatori, destinata a trovare applicazione in tutti i settori di attività economica, compreso quello del trasporto aereo; c) secondo l’art. 1, par. 1, e l’art. 3, § 1, della dir. 93/13, quest’ultima si applica alle clausole che compaiono nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che non sono state oggetto di negoziato individuale; ai sensi dell’art. 3, § 1, della dir. 93/13, una clausola contrattuale si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, essa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto; d) una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’art. 3, § 1, della dir. 93/13 se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto; e) una clausola del genere rientra nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l’effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte del consumatore di cui al numero 1, lettera q), dell’allegato alla dir. 93/13″.
La Corte di Giustizia ha al riguardo precisato che: “i) spetta al giudice nazionale investito di una controversia come quella di cui al procedimento principale, in applicazione della normativa dello Stato membro i cui giudici sono designati in una clausola attributiva di competenza, e interpretando detta normativa conformemente alle prescrizioni della dir. 93/13, trarre le conseguenze giuridiche dall’eventuale carattere abusivo di una tale clausola, posto che dal testo dell’art. 6, § 1, di tale direttiva deriva che i giudici nazionali sono tenuti ad escludere l’applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti; ii) conformemente a una giurisprudenza costante, ai sensi dell’art. 7, punto 1, lett. b), del Regolamento n. 1215/2012, nel caso di voli diretti, tanto il luogo di partenza quanto quello di arrivo dell’aereo devono essere considerati, allo stesso titolo, luoghi di prestazione principale dei servizi oggetto di un contratto di trasporto aereo; il che attribuisce all’autore di un ricorso per risarcimento pecuniario, proposto sulla base del Regolamento n. 261/2004, la scelta di proporre il proprio ricorso dinanzi al giudice nella cui circoscrizione si trovano o il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo, quali indicati in detto contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C-204/08, EU:C:2009:439, punto 47, nonché ordinanza del 13 febbraio 2020, Flight Right, C-606/19, EU:C:2020:101).
La Corte di Cassazione rileva che: “attesa l’efficacia ultra partes dell’interpretazione del diritto unionale fornita dalla Corte di giustizia, alle cui pronunce va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes anche retroattiva, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti nell’ambito della Comunità (v. Cass. 07/08/2023, n. 23922), deve rimettersi al giudice del rinvio la valutazione delle conseguenze della eventuale abusività della clausola n. 2.4 delle Condizioni generali di trasporto di RYANAIR DAC nei termini surriferiti. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo, assorbiti il secondo (con il quale il ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione dell’art. 29 della Convenzione di Montreal, per avere il giudice a quo ritenuto applicabile il Regolamento n. 1215/12, anziché la Convenzione di Montreal, applicabile ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobili a titolo oneroso e ai trasporti effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo), il terzo (con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 71, 2 comma, lett. a) Regolamento n. 1215/2022) e il quarto (con il quale il ricorrente denunzia omesso l’esame dei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria) motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio“