L’allegazione del danno morale

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Il ricorrente si lamenta della decisione della Corte d’Appello di Venezia che ha ritenuto non accoglibile, per asserito difetto di allegazione, la pretesa risarcitoria relativa al danno morale patito in dipendenza del sinistro, censurando la parte della sentenza in cui la corte territoriale ha affermato: “non può poi pretendersi che il giudice liquidi in assenza di allegazioni il danno morale. L’appellante sovrappone il dolore fisico, che costituisce un aspetto del danno biologico dinamico relazionale, con il danno morale, così come li aveva sovrapposti con le allegazioni dell’atto introduttivo, deducendo che il danno morale si desumeva dalla consulenza tecnica medico legale di parte. La prova del danno morale può essere fornita anche tramite presunzioni ma, come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, nel caso specifico mancavano le allegazioni da porre a fondamento della prova presuntiva“. Invocando principi affermati da Cass. nn. 15733/2022, 1640/2020, 2788 e 11212/2019, 23469/2018, il danneggiato sostiene che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico e può essere provato anche in via presuntiva ed osserva che, anche ad esito della espletata c.t.u., era risultata provata una significativa compromissione anche della propria sfera personale, a seguito delle gravi sequele menomative residuategli in dipendenza del sinistro del luglio 2010 (causative di mancanza di sensibilità, dolori e parestesia su tutta la parte sinistra del corpo, nonché idonee a compromettere l’equilibrio e la coordinazione motoria, limitative della capacità di concentrazione, della resistenza deambulatoria e della capacità sessuale). Sottolinea infine che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, aveva esplicitato i presupposti della sua sofferenza interiore sia in sede di atto introduttivo, sia in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 2 c.p.c., ragion per cui si duole che la corte di merito non gli abbia riconosciuto, in conseguenza del sinistro, il danno morale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 maggio 2025 n. n.13991, ritiene fondato il ricorso, rilevando che, dagli dagli atti di causa: “il ricorrente ha adeguatamente proposto e coltivato anche la domanda finalizzata all’accertamento del pregiudizio morale (stato di sofferenza soggettiva) lamentato, quale conseguenza dello sconvolgimento delle proprie condizioni di vita (rapporti familiari, abitudini personali/ricreative, rapporti intimi) a seguito del sinistro. Ha pertanto errato la corte territoriale nella parte in cui ha affermato (p.13) che: “nel caso specifico mancavano le allegazioni da porre a fondamento della prova presuntiva“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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