Il ricorrente si lamenta della decisione della Corte d’Appello di Venezia che ha ritenuto non accoglibile, per asserito difetto di allegazione, la pretesa risarcitoria relativa al danno morale patito in dipendenza del sinistro, censurando la parte della sentenza in cui la corte territoriale ha affermato: “non può poi pretendersi che il giudice liquidi in assenza di allegazioni il danno morale. L’appellante sovrappone il dolore fisico, che costituisce un aspetto del danno biologico dinamico relazionale, con il danno morale, così come li aveva sovrapposti con le allegazioni dell’atto introduttivo, deducendo che il danno morale si desumeva dalla consulenza tecnica medico legale di parte. La prova del danno morale può essere fornita anche tramite presunzioni ma, come correttamente argomentato dal Giudice di primo grado, nel caso specifico mancavano le allegazioni da porre a fondamento della prova presuntiva“. Invocando principi affermati da Cass. nn. 15733/2022, 1640/2020, 2788 e 11212/2019, 23469/2018, il danneggiato sostiene che il danno morale è autonomo rispetto al danno biologico e può essere provato anche in via presuntiva ed osserva che, anche ad esito della espletata c.t.u., era risultata provata una significativa compromissione anche della propria sfera personale, a seguito delle gravi sequele menomative residuategli in dipendenza del sinistro del luglio 2010 (causative di mancanza di sensibilità, dolori e parestesia su tutta la parte sinistra del corpo, nonché idonee a compromettere l’equilibrio e la coordinazione motoria, limitative della capacità di concentrazione, della resistenza deambulatoria e della capacità sessuale). Sottolinea infine che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, aveva esplicitato i presupposti della sua sofferenza interiore sia in sede di atto introduttivo, sia in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 2 c.p.c., ragion per cui si duole che la corte di merito non gli abbia riconosciuto, in conseguenza del sinistro, il danno morale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 maggio 2025 n. n.13991, ritiene fondato il ricorso, rilevando che, dagli dagli atti di causa: “il ricorrente ha adeguatamente proposto e coltivato anche la domanda finalizzata all’accertamento del pregiudizio morale (stato di sofferenza soggettiva) lamentato, quale conseguenza dello sconvolgimento delle proprie condizioni di vita (rapporti familiari, abitudini personali/ricreative, rapporti intimi) a seguito del sinistro. Ha pertanto errato la corte territoriale nella parte in cui ha affermato (p.13) che: “nel caso specifico mancavano le allegazioni da porre a fondamento della prova presuntiva“.