La Corte d’Appello, in un caso di responsabilità sanitaria, applicava la tabella milanese c.d. “a forbice“, per liquidare il danno da perdita del coniuge, senza valutare che al momento della decisione erano disponibili una Tabella elaborata presso il Tribunale di Milano e un’altra presso il Tribunale di Roma che prevedevano il risarcimento “a punti“, ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità maggiormente aderente alla liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto. L’applicazione delle tabelle suddette, a punti, avrebbe comportato, sia che si adottassero quelle del Tribunale di Milano che quelle del Tribunale di Roma, la liquidazione di un importo risarcitorio maggiore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2025 n.14285, accoglie il motivo di ricorso sulla base della sua precedente giurisprudenza (Cass. n. 25213 del 19/09/2024 Rv. 672225 – 01), affermando che: “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all’esito del giudizio di merito, l’ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti”, adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata“.
Nella specie la Corte d’Appello non specificava a quale anno le Tabelle di Milano che ha ritenuto di applicare si riferivano, e risultava che nell’anno 2022, prima della decisione della causa era stata edita una nuova versione delle dette tabelle, alla quale, quindi, il giudice dell’appello avrebbe potuto fare riferimento.