La natura omnicomprensiva del danno parentale

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Il ricorrente si doleva dell’asserita omessa pronuncia, da parte della Corte di merito, sulla domanda volta all’accertamento e alla conseguenziale liquidazione del “danno morale riflesso“”, in luogo del quale era stato liquidato il non richiesto “danno parentale“.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 14338, osserva invece che il Giudice di merito ha in realtà provveduto alla liquidazione di una somma di denaro per ristorare la sofferenza morale soggettiva. Ciò si apprende dal passaggio argomentativo in cui la Corte territoriale, confermando la liquidazione di questa voce di danno ad opera dal giudice di primo grado, ha affermato che: “trova conferma la quantificazione operata dal Tribunale, e per le motivazioni evidenziate, ovvero la particolare sofferenza degli stretti congiunti, nel nostro caso madre e figlia, nel vedere ed assistere quotidianamente il padre e marito ridotto in stato vegetativo, in condizioni tali da azzerare ogni relazione e rapporto affettivo, sicché è ragionevole la conferma del massimo del range tabellare milanese adottato in ordine al danno da perdita del rapporto familiare“.

Il motivo dunque è infondato per l’erroneità del presupposto da cui muove, ed invero: “il danno parentale non rappresenta un aliud rispetto alle sofferenze soggettive connesse alle preoccupanti condizioni di salute del congiunto, nel caso di specie del padre e marito ridotto in stato vegetativo a seguito dell’intervento chirurgico. Diversamente, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il danno da lesione del rapporto parentale tiene conto dei diversi aspetti della sfera a-patrimoniale dei congiunti superstiti, attraendo nella propria orbita le tipologie di pregiudizi che rispetto ad essi possono derivare dall’illecito. In questi termini, l’area della risarcibilità di questa voce di danno non si arresta ai pregiudizi dinamico-relazionali, ma si estende altresì alla sofferenza interiore. I vulnera non patrimoniali del rapporto parentale si uniscono e convergono, infatti, in un’unica categoria di danno – quello, per l’appunto, da lesione del rapporto parentale – che viene valutata in modo integrato, considerando tutti gli effetti pregiudizievoli a livello morale e relazionale in cui l’evento lesivo può ridondare (tra le altre: Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 9857/2022; Cass. n. 23300/2024). In siffatta prospettiva, non si può obiettare che il risarcimento per questa specifica voce di danno sia stato richiesto in un procedimento separato, poiché il danno derivante da lesione del rapporto parentale è da considerare unitario e non frazionabile. L’integrazione dei vari aspetti (relazionali/interiori) che derivano dalla compromissione del legame affettivo in un’unitaria voce di danno non giustifica, quindi, la sua frantumazione processuale, tale che la risarcibilità di uno degli anzidetti aspetti si venga a scorporare come una voce di danno separata e a trattare in un distinto giudizio“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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