La liquidazione del danno morale

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La Corte territoriale non aveva riconosciuto la domanda relativa al danno non patrimoniale subito dal coniuge e dai figli del defunto, per omessa quantificazione dello stesso da parte degli appellanti in carenza di una “specifica richiesta di diversa liquidazione rispetto a quella operata dal Tribunale, sia pure su presupposti parzialmente diversi, avuto riguardo alla natura non devolutiva dell’appello“.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 maggio 2025 n. 14228 rileva che, con detto passaggio del proprio provvedimento decisorio, la Corte non ha reso alcuna motivazione comprensibile, ossia ha reso una motivazione apparente, poiché non riesce a far comprendere per quale ragione ha rigettato la domanda di danno non patrimoniale. Sul punto è sufficiente ribadire che: “la parte che chiede il risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, non è tenuta a indicarne, se non in modo approssimativo, la misura e potendo essa rimettersi alla liquidazione equitativa del giudice, sulla base di parametri indicati e comunque acquisibili. Il giudice d’appello aveva a disposizione, ai fini della decisione sul danno non patrimoniale, richiesto in via prioritaria, rispetto a quello da perdita di chance dai congiunti della vittima, la consulenza medico legale svolta in primo grado e poteva, conseguentemente, sulla base di essa, opinare per la sussistenza o meno del danno da uccisione di un congiunto e rendere la relativa decisione ma non poteva, invece, affermare che l’accertamento del danno non patrimoniale era preclusa dalla mancanza di una specifica quantificazione monetaria diversa da quella effettuata dal Tribunale. Inoltre, nel caso di danni non patrimoniali da reato, quale quello pure prospettabile nel caso all’esame, pur se non viene provata alcuna ulteriore circostanza il giudice di merito ha pur sempre a disposizione la natura stessa del fatto allegato, ossia il decesso in ospedale per negligenza del personale sanitario, al fine di procedere all’autonoma valutazione equitativa, e ciò anche in mancanza dell’indicazione, da parte attorea, di parametri certi e adeguati.

Il mancato riferimento alla valutazione equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale o, meglio, la richiesta di una preventiva specifica quantificazione di esso, integra il vizio di motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., posto che (Cass. n. 13515 del 29/04/2022 Rv. 664639 – 01; Cass. n. 20990 del 12/10/2011 Rv. 620130 – 01) il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l’unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria“.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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