La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 giugno 2025 n.15066 riconferme (e ricapitola) i principi relativi al consenso informato nell’ambito della responsabilità medica, in base ai quali “il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell’intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023).
Il consenso del paziente, oltre che informato ed esplicito, deve essere consapevole e completo, dovendo cioè riguardare tutti i rischi prevedibili, compreso quelli statisticamente meno probabili, con la sola esclusione di quelli assolutamente eccezionali o altamente improbabili; detto consenso, inoltre, deve coprire non solo l’intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase di esso (Cass Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 19212 del 29/09/2015)”.