La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 giugno 2025 n.15063, afferma che, In tema di responsabilità sanitaria, “l’omessa acquisizione del consenso informato preventivo al trattamento sanitario – fuori dai casi in cui lo stesso debba essere praticato in via d’urgenza e il paziente non sia in grado di manifestare la propria volontà – determina la lesione in sé della libera determinazione del paziente, quale valore costituzionalmente protetto dagli artt. 32 e 13 Cost., quest’ultimo ricomprendente la libertà di decidere in ordine alla propria salute ed al proprio corpo, a prescindere quindi dalla presenza di conseguenze negative sul piano della salute, e dà luogo ad un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile, ai sensi dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. Pertanto, la carenza del consenso informato può essere causa di danno risarcibile anche a prescindere dal fatto di associarsi a un apprezzabile danno alla salute della persona (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17022 del 28/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33290 del 19/12/2024).
Così, nell’ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all’autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi, tutte differenti l’una dall’altra, in cui il rapporto di complementarietà del consenso informato con il diritto alla salute si atteggia in maniera del tutto differente, sino a potersi completamente distaccare dal medesimo. Ad esempio, se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria“.
Nel caso in questione, in concreto, rileva l’ipotesi in cui la lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all’autodeterminazione si atteggia come del tutto autonoma rispetto al diritto alla salute: è il caso in cui il paziente deve allegare e provare che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16633 del 12/06/2023)“.