Il ricorrente lamentava la violazione, da parte del giudice di merito, dell’art. 141 cod. ass., per averne escluso l’applicabilità alla fattispecie, in conseguenza della deduzione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista, in contrasto con quanto statuito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 35318/2022, alla cui stregua “la nozione di “caso fortuito”, prevista come limite all’applicabilità dell’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l’incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell’altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro erroneamente identificando il caso fortuito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 giugno 2025 n.15109, accoglie il motivo, facendo proprie le più recenti acquisizioni della giurisprudenza di legittimità che, nel suo massimo consesso, si è espressa nel senso che: “è la stessa disposizione del 1 comma dell’art. 141 cod. ass. – letta nel suo complesso e alla luce della ratio che la sostiene – che porta ad escludere che la nozione di caso fortuito ivi evocata possa essere estesa fino a comportare un preliminare accertamento sulla assenza di corresponsabilità del vettore” (Cass., Sez. un., n. 35318/2022). Secondo le Sezioni unite, dunque, “il caso fortuito che vale ad esimere l’assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli”. Ne consegue che la semplice evocazione della responsabilità del conducente del veicolo antagonista non preclude al terzo trasportato di valersi dell’azione ex art. 141 cod. ass., non valendo ad integrare il caso fortuito cui la norma fa riferimento ed essendo, pertanto, perfettamente compatibile con il meccanismo di favore sotteso alla stessa, in forza del quale l’accertamento delle responsabilità è rimesso all’eventuale causa di rivalsa svolta dalla compagnia assicuratrice del veicolo su cui il trasportato si trovava“.