La portata non preclusiva della censura iniziale alla condotta del medico

studio legale palisi padova responsabilità

La Corte di Cassazione ha già avuto molte occasione di chiarire, come fa adesso con la sentenza del 10 giugno 2025 n.15438, che, in tema di responsabilità sanitaria: “la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati, fondati eventualmente su circostanze emerse all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell’ambito dell’indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall’attore, il cui onere di allegazione dev’essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore.

Siffatta conclusione trova giustificazione nel fatto che l’onere processuale di allegazione, in relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali, non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, bastando la contestazione dell’aspetto colposo dell’attività medica (v., senza pretesa di esaustività, Cass. 23/04/2024, n. 10901; Cass. 15/03/2024, n. 7074; Cass. 20/03/2018, n. 6850; Cass. 26/07/2012, n. 13269; Cass. 19/05/2004, n. 9471).

Pertanto, nelle fattispecie in cui venga domandato in giudizio il risarcimento del danno causalmente ascrivibile a precise condotte colpose asseritamente poste in essere dai sanitari (nella specie, l’inadeguata informazione circa le cautele da adottare nella fase successiva all’esecuzione dell’intervento) non costituisce inammissibile mutamento della domanda la circostanza che l’attore ipotizzi l’essersi verificata una ulteriore circostanza (l’eventuale non corretta esecuzione dell’intervento) causativa del danno lamentato.

Peraltro, spetta al giudice interpretare la domanda proposta, mediante l’analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, senza essere vincolato dalle espressioni letterali utilizzate, ma indagando e considerando il contenuto sostanziale della stessa come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto) contenute nell’atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, persino, dal comportamento processuale (Cass. 07/02/1996, n. 969).

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama