La Zurich dopo aver risarcito, ai sensi dell’art. 141 C.d.A., i congiunti della vittima (deceduta a causa dell’incidente e trasportata sul veicolo dalla stessa assicurata), chiedeva ora il rimborso dall’impresa (Generali) designata dal Fondo, essendo stata accertata la responsabilità esclusiva in capo al conducente del mezzo, privo di copertura assicurativa. La Zurich riteneva di avere diritto ad essere rimborsata, per il solo fatto che fosse avvenuto il pagamento.
La Corte di Cassazione (sentenza del 17 giugno 2025 n.16213) ritiene errata tali tesi, precisando che: “acquistare un credito per il solo fatto di avere effettuato un pagamento è ipotesi che può verificarsi solo nei casi previsti dalla legge. Questi casi sono riconducibili a due archetipi a) il regresso (art. 1299 c.c.), che spetta al coobbligato solidale, è un diritto nuovo che sorge dal pagamento, e può variare anche quantitativamente rispetto al credito di cui era titolare l’accipiens; b) la surrogazione per volontà della legge (art. 1203 c.c.), che spetta a chi si trovi nelle condizioni ivi previste, non ha ad oggetto un diritto nuovo, ma lo stesso diritto di cui era titolare l’accipiens, e coincide necessariamente con quest’ultimo. La surrogazione costituisce perciò una successione a titolo particolare nella titolarità attiva dell’obbligazione. Tutte le numerose ipotesi di regresso e di surrogazione previste dalla legge (ad es., artt. 1189, secondo comma, 1916,2036, primo comma, 2036, terzo comma, c.c.; art. 292 cod. ass.) sono riconducibili all’uno od all’altro dei suddetti istituti generali, e nessuna di esse ha per presupposto il solo fatto di avere pagato il debito altrui“.
La Corte precisa poi che: “l’assicuratore del vettore che, in caso di morte d’una persona trasportata, risarcisca i familiari della vittima, per rivalersi nei confronti del responsabile o del corresponsabile non può invocare l’art. 141 cod. ass. Tale norma, infatti, secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte s’applica soltanto alle ipotesi di danni consistiti in lesioni personali non mortali (Cass. Sez. U., 30/11/2022, n. 35318, par. 17). Nel caso di morte del trasportato, pertanto, delle due l’una a) se vi è corresponsabilità tra vettore e antagonista, l’assicuratore del primo che abbia risarcito i familiari della vittima avrà diritto di regresso nei confronti dell’assicuratore del secondo, ex art. 1299 c.c.; b) se la responsabilità è esclusivamente dell’antagonista, l’assicuratore del vettore che abbia risarcito i familiari della vittima ha pagato un debito non suo, e potrà invocare solo i rimedi generali in tema di pagamento dell’indebito, alle condizioni e nei limiti di cui si dirà appresso.
Alla Zurich non spetta, in secondo luogo, l’azione di regresso ex art. 1299 c.c. Presupposto del regresso è infatti la solidarietà passiva ma nel caso di specie la Zurich non era debitrice dei danneggiati in solido con la Generali dei danneggiati. La responsabilità del sinistro, infatti, secondo quanto stabilito dal giudice di merito andava attribuita esclusivamente al veicolo sprovvisto di assicurazione. Non s’applicava, dunque l’art. 2055 c.c., ed obbligata al risarcimento era la società Generali, senza vincolo di solidarietà con la Zurich.
Alla Zurich non spetta, in terzo luogo, l’azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. Su questo punto va premessa l’inesattezza di quanto dedotto nel controricorso dalla difesa della Generali Italia, ovvero che tale norma sarebbe inapplicabile all’assicurazione della responsabilità civile da sessant’anni, infatti, questa Corte afferma l’esatto contrario (a partire da Cass. 27.1.1961, n. 129). Tuttavia, l’art. 1916 c.c. consente all’assicuratore (ivi compreso quello della r.c.a.) di surrogarsi nella posizione dell’assicurato, non in quella del terzo danneggiato. Ma nell’assicurazione della r.c. l’assicurato è necessariamente debitore d’altri e dunque la surrogazione è concepibile solo quando l’assicurato abbia causato un danno in concorso con altre persone. In questo caso l’assicuratore della r.c., pagando il terzo per l’intero, potrà surrogarsi nel credito di regresso vantato dall’assicurato verso i corresponsabili. Nel caso di specie, tuttavia, è la stessa Zurich ad allegare che il suo assicurato non aveva colpe, circostanza comunque accertata dal giudice di merito con statuizione coperta da giudicato dunque, l’assicurato non era responsabile verso il trasportato, e non poteva avere crediti di regresso verso chicchessia.
Alla Zurich non spetta, in quarto luogo, l’azione di surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c.. Tale ipotesi di surrogazione presuppone infatti che il solvens fosse tenuto “con altri” (l’archetipo di tale ipotesi è la solidarietà) o “per altri” (l’archetipo è la garanzia). Ma la Zurich non era obbligata con altri perché non vi fu concorso di colpe; né “per altri”, perché il suo assicurato non era debitore della vittima.
In quinto luogo, la Zurich non potrebbe invocare l’art. 1180 c.c., che disciplina l’adempimento del terzo. È ben vero che la Zurich ha pagato un debito che gravava incontestabilmente sulla Generali, ma le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo stabilito che l’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., se determina l’estinzione dell’obbligazione, non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore. Pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo (o dovendo sapere) di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento, stante l’indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946)“.
Una volta spazzato dal campo tutte le precedenti ipotesi, la Corte procede ad individuare la soluzione della questione, rilevando che: “la Zurich ha risarcito i danneggiati da un sinistro stradale senza essere loro debitrice. Debitrice dei danneggiati era l’impresa designata, dal momento che l’unico responsabile era privo di copertura assicurativa. La Zurich ha dunque pagato il debito altrui, evidentemente ritenendosi debitrice. Il pagamento del debito altrui non legittima, per ciò solo, il solvens a pretendere la restituzione di quanto pagato (invece che dall’accipiens) dal terzo effettivo debitore. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno da tempo stabilito che l’adempimento spontaneo dell’obbligazione altrui, ai sensi dell’art. 1180 c.c., non attribuisce automaticamente al solvens un titolo per agire direttamente nei confronti del terzo (Cass. Sez. U., 29/04/2009, n. 9946). Chi paga spontaneamente il debito altrui senza esservi obbligato può invocare soltanto tre rimedi:
a) se il suo errore fu scusabile può a’) ripetere dall’accipiens quanto pagato, con l’azione di indebito soggettivo (art. 2036, comma primo, c.c.); a”) promuovere nei confronti del terzo debitore l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (Cass. Sez. Un. 9946/09, cit.);
b) se il suo errore fu inescusabile, può ripetere quanto pagato dal terzo debitore (art. 2036, terzo comma, c.c.).
Nel caso di specie ricorre l’ipotesi sub (b). È fatto incontroverso che la Zurich abbia risarcito i danneggiati nel 2013. A quell’epoca è vero che questa Corte non si era ancora pronunciata sull’àmbito applicativo dell’art. 141 cod. ass., ma il codice delle assicurazioni era in vigore da otto anni, in quell’arco di tempo si era stratificata una monumentale produzione dottrinaria, pressoché unanime nel ritenere inapplicabile l’art. 141 cod. ass. nel caso di sinistri mortali. La società Zurich è una società assicuratrice, dunque un imprenditore. Da un imprenditore è esigibile non la diligenza dell’uomo comune, ma la diligenza rafforzata di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. Pertanto, una società assicuratrice di primaria importanza che, dopo otto anni dall’entrata in vigore d’una norma, e nonostante l’enorme produzione letteraria da essa suscitata, ne faccia un’applicazione scorretta, tiene una condotta colposa, e perciò inescusabile (l’inescusabilità dell’errore, del resto, è sostanzialmente ammessa dalla stessa Generali alle pp. 18-19 del controricorso, là dove deduce – in sostanza – che nel risarcire i danneggiati la Zurich non intellexit quod omnes intelligunt, sicché deve ritenersi un fatto materiale già acquisito al processo).
Il pagamento del debito altrui, quando avvenga per errore inescusabile, non è ripetibile dall’accipiens, in quanto l’errore scusabile del solvens è richiesto dalla legge come condizione della ripetibilità (ex multis, Cass. Sez. 6, 12/03/2019, n. 7066; Cass. Sez. L., 16/02/2009, n. 3707; Cass. Sez. 1, 11/03/1987, n. 2525, e via risalendo fino a Cass. Sez. 3, 30/08/1962, n. 2728).
Quando l’indebito soggettivo non sia ripetibile dall’accipiens, l’art. 2036, terzo comma, c.c., stabilisce che “colui che ha pagato subentra nei diritti del creditore” (in termini Cass. Sez. 1, 24/06/1980, n. 3958, a mente della quale “in tema di indebito soggettivo ex persona debitoris, il diritto del solvens di subentrare nella posizione del creditore soddisfatto, e di pretendere, quindi, dall’effettivo debitore, il rimborso della somma pagata, sussiste solo quando la ripetizione non è ammessa nei confronti dell’accipiens”). Il “subentro nei diritti” di chicchessia costituisce tecnicamente una fattispecie di surrogazione. Pertanto, la sentenza impugnata, rigettando la domanda di surrogazione dell’incauta solvens nei confronti dei debitori, è effettivamente incorsa nel vizio di falsa applicazione di legge. Né rileva che la Zurich abbia malamente individuato la norma fondativa del suo diritto di surrogazione (l’art. 1203 c.c. invece che l’art. 2036, terzo comma, c.c.), per le ragioni già esposte in precedenza”.
La Corte formula pertanto il seguente principio di diritto: “l’assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizzi il terzo danneggiato senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell’assicuratore dell’esclusivo responsabile, ai sensi dell’art. 2036, comma terzo, c.c.“